Extraprofitti rinnovabili: nessun periculum in mora se il recupero non prova l’insolvenza (TAR Lombardia, Sez. III, ord. n. 587 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare avverso provvedimenti di recupero di somme a titolo di cd. extraprofitti nel settore energetico, è onere del ricorrente dimostrare l’irreparabilità del pregiudizio, non essendo sufficiente allegare uno stato di insolvenza basato su relazioni predisposte unilateralmente dallo stesso operatore. La natura patrimoniale della pretesa e l’astratta possibilità di recupero delle somme, ove il pagamento risulti successivamente privo di causa, escludono in radice la configurabilità del periculum in mora. L’operatore del settore, tenuto a un comportamento secondo qualificata diligenza, deve approntare le misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare pretese ragionevolmente prevedibili, anche in ragione del consolidato quadro normativo di riferimento. La valutazione sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa in relazione alla contestazione di fatture emesse dal gestore va riservata al merito.
Il Fatto
Numerosi operatori del settore delle energie rinnovabili hanno impugnato, dinanzi al TAR Lombardia, gli atti applicativi dell’art. 15-bis del decreto-legge n. 4/2022 — convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2022 — che ha introdotto un contributo straordinario sugli extracosti e un meccanismo di regolazione delle partite economiche per l’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il ricorso, integrato da plurimi motivi aggiunti, ha esteso l’impugnazione alle delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nn. 266/2022 e 143/2023) e alle successive fatture di conguaglio emesse dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Con i motivi aggiunti depositati nell’aprile 2026, i ricorrenti hanno contestato le fatture emesse nel febbraio 2026 e le diffide di pagamento inviate dal GSE, prospettando il rischio di uno stato di insolvenza irreversibile. Nella camera di consiglio del 14 maggio 2026 le parti hanno discusso l’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente riservato al merito la valutazione sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa in relazione ai motivi aggiunti con cui vengono contestate le fatture adottate dal GSE, trattandosi di questione che richiede un approfondimento istruttorio e giuridico incompatibile con la fase sommaria.
Nel merito della domanda cautelare, il TAR ha rilevato che non sussiste un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal pagamento delle fatture impugnate. A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha valorizzato due elementi: la natura patrimoniale della pretesa, che ne consente il recupero in caso di esito favorevole del giudizio, e la prevedibilità delle pretese azionate, maturate in un arco temporale ampio e in un contesto normativo ormai noto e consolidato.
Quanto al requisito soggettivo del danno, il TAR ha escluso che le allegazioni dei ricorrenti — incentrate su relazioni predisposte unilateralmente dagli stessi operatori economici — possano integrare un principio di prova adeguato circa il rischio di uno stato di insolvenza irrimediabile, qualora si procedesse al recupero forzoso o alla compensazione delle somme con gli incentivi dovuti. L’assenza di un supporto probatorio obiettivo ha quindi determinato il rigetto dell’istanza, compensandosi le spese della fase cautelare in ragione della novità e peculiarità delle questioni.
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Nota della Redazione
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