Recupero contributi energia: il TAR Lombardia nega la cautelare (TAR Lombardia n. 583 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare, la concessione della sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato ex art. 55 cod. proc. amm. presuppone la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora, nonché la sussistenza dei requisiti di impugnabilità dell’atto e della giurisdizione del giudice adito. In materia di recupero di contributi e incentivi nel settore energetico, l’operatore del settore è tenuto ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, approntando le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare pretese economiche dello Stato o degli enti gestori che siano ragionevolmente prevedibili, anche in ragione del tempo di maturazione delle stesse. La tutela cautelare è, pertanto, da escludere quando l’atto impugnato non appaia direttamente lesivo e sussista il rischio di un pregiudizio risarcibile per equivalente.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia gli atti con cui il GSE aveva avviato il recupero di somme a suo dire non dovute, in applicazione dell’art. 15-bis del decreto-legge n. 4/2022. Con motivi aggiunti, la società ha altresì chiesto l’accertamento della non debenza delle somme richieste, la condanna del GSE alla restituzione di quanto incassato o compensato e la rimessione della questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, nonché il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La ricorrente ha contestato, in via cautelare, anche la delibera ARERA di riferimento, richiedendone la disapplicazione e la sospensione. Si sono costituite in giudizio l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il GSE e le amministrazioni statali intimate.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto la domanda cautelare ritenendo, in primo luogo, quanto meno dubbia la diretta impugnabilità degli atti del GSE e la loro riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo. La delibazione della sussistenza del fumus boni iuris, infatti, non può prescindere dalla verifica dei presupposti processuali dell’azione, che si atteggiano come requisiti di ammissibilità della tutela richiesta.
Nel merito, il Collegio ha osservato che, in ragione del tempo di maturazione delle pretese avanzate dal GSE e del noto quadro normativo e disciplinare di riferimento, l’operatore del settore, chiamato ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, era tenuto ad approntare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare la situazione determinatasi. Il richiamo alla diligenza qualificata dell’operatore professionale esclude, pertanto, che il danno lamentato possa considerarsi non prevedibile e, quindi, meritevole di tutela d’urgenza.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il recupero delle somme eventualmente riscosse sarà comunque possibile, ove la decisione di merito dovesse essere favorevole alla ricorrente, rendendo così configurabile un pregiudizio risarcibile per equivalente. Tale circostanza, unita all’insussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare, ha condotto al rigetto dell’istanza.
Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della peculiarità e complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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