Sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse: improcedibilità del ricorso per silenzio e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 2456 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, intervenuta nel corso del processo, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza che rilevi la mancata costituzione delle parti resistenti. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite costituisce l’assetto tipico delle spese del giudizio, in ragione della natura sopravvenuta della causa di definizione dello stesso. Il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità con sentenza, senza scendere all’esame del merito della domanda originariamente proposta avverso il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sull’istanza di autorizzazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune di Seveso sull’istanza del 22 gennaio 2025, protocollata al numero 2397 del 23 gennaio 2025, con la quale era stata richiesta l’autorizzazione al posizionamento di transenne parapedonali. Il giudizio, iscritto al registro generale n. 527 del 2026, era stato instaurato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, per ottenere una pronuncia che dichiarasse l’illegittimità del silenzio e, conseguentemente, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza. Le parti intimate, il Comune di Seveso e la società controinteressata, non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con dichiarazione depositata il 5 maggio 2026, la società ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese di lite. Tale manifestazione di volontà, resa prima dell’udienza di discussione, integra una sopravvenuta carenza di interesse che priva il processo del suo oggetto, rendendo non più necessaria la decisione nel merito della controversia.
Nel prendere atto della dichiarazione, il Tribunale ha considerato che la mancata costituzione delle parti resistenti non osta alla declaratoria di improcedibilità, atteso che la rinuncia all’interesse alla decisione opera come fatto estintivo del rapporto processuale, indipendentemente dall’atteggiamento processuale delle altre parti. Il giudice non è pertanto chiamato a verificare la fondatezza della pretesa originaria, restando assorbita ogni questione relativa all’obbligo di provvedere dell’amministrazione sull’istanza di autorizzazione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale, in coerenza con la richiesta avanzata dalla parte ricorrente e con la natura sopravvenuta della causa di definizione del giudizio, non ascrivibile a comportamento processuale colpevole di alcuna delle parti costituite. La compensazione risponde, in tal modo, all’esigenza di non far gravare sull’istante gli oneri di un giudizio reso privo di oggetto da un evento successivo alla sua instaurazione.
In conclusione, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 34, comma 1, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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