Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in materia di emersione (TAR Lombardia n. 2444 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020 quando, nelle more del giudizio, la convocazione delle parti dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione sia divenuta inutiliter data per il decesso del datore di lavoro che aveva presentato la dichiarazione di emersione. La sopravvenuta instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro costituisce titolo autonomo per richiedere il permesso di soggiorno, facendo venire meno l’interesse strumentale alla decisione nel merito.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano aveva disposto l’archiviazione della dichiarazione di emersione presentata in suo favore dal datore di lavoro, per la mancata presentazione delle parti alla convocazione fissata. Nel ricorso si deduceva la violazione dell’art. 103, commi 1 e 15, D.L. n. 34/2020, il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale, sostenendo che la ricorrente non era mai stata convocata per la stipula del contratto di soggiorno. Le amministrazioni intimate si costituivano chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che dagli atti emergeva la dichiarazione di morte del datore di lavoro, che aveva presentato l’istanza di emersione, risultando altresì coniuge dell’attuale datrice di lavoro. Da tale circostanza il TAR ha tratto la conseguenza che una nuova convocazione delle parti sarebbe stata inutiliter data, non potendo più perfezionarsi la procedura di emersione con il datore di lavoro originario.
La circostanza che la ricorrente avesse nel frattempo instaurato un nuovo rapporto di lavoro, idoneo a costituire titolo autonomo per la richiesta del permesso di soggiorno, è stata valutata dal Tribunale come elemento ulteriormente dimostrativo del venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, trattandosi di evenienza processuale che prescinde dall’esame dei motivi di doglianza dedotti avverso il provvedimento di archiviazione. La decisione si fonda sul principio per cui l’interesse al ricorso deve permanere fino al momento della decisione, non essendo sufficiente la sua sussistenza al momento della proposizione del gravame.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della natura della pronuncia e delle circostanze del caso concreto.
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Nota della Redazione
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