Revoca permesso di lungo soggiorno: necessaria valutazione concreta di pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 2415 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 286/1998, richiede un giudizio complessivo e concreto di pericolosità sociale dello straniero, sorretto da una motivazione articolata su più elementi. Tale giudizio non può fondarsi su automatismi legati alla mera esistenza di condanne penali o di provvedimenti cautelari, ma deve considerare la durata del soggiorno, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato e la presenza di stabili legami familiari, in conformità all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero soggiornante in Italia dal 2007, impugnava il provvedimento con cui la Questura aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo UE. Il provvedimento era motivato dal deferimento all’Autorità giudiziaria per i reati di maltrattamenti in famiglia e minacce, dall’esistenza di un divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale per i Minorenni e dalla condizione di soggetto senza fissa dimora e disoccupato. Il ricorrente deduceva l’avvenuta archiviazione del procedimento penale e contestava la sussistenza dei presupposti per la revoca, eccependo la mancata considerazione del proprio inserimento sociale e familiare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il diniego e la revoca del permesso di lungo soggiorno non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato condanne penali, ma richiedono un giudizio di pericolosità sociale motivato su più elementi. La necessità di una concreta ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico alla sicurezza e il contrapposto interesse dello straniero a mantenere i legami familiari e sociali discende dall’art. 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato come il ricorrente non risultasse gravato da precedenti penali, essendo il procedimento per i reati di cui agli artt. 572 e 612 c.p. conclusosi con decreto di archiviazione del GIP. L’unico provvedimento a suo carico consisteva in un divieto di avvicinamento di natura cautelare, presupponente una delibazione sommaria e non un accertamento di responsabilità. Il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, inoltre, aveva incaricato i Servizi Sociali di regolamentare la relazione del padre con i figli minori in “Spazio Neutro”.
Quanto all’inserimento sociale, l’Amministrazione non aveva dimostrato la condizione di senza fissa dimora: il ricorrente aveva provato di essere locatario di un immobile, coincidente con la propria residenza, e di aver percepito reddito da lavoro dipendente fino al 2023, nonché l’indennità NASPI alla data del provvedimento. Il Tribunale ha quindi ritenuto sussistente il vizio motivazionale per carenza di un effettivo giudizio di pericolosità sociale e ha annullato il provvedimento, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione previa valutazione complessiva della situazione del cittadino straniero. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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