Recinzione per pascolo: confermato il diniego cautelare per impatto paesaggistico non proporzionato (TAR Lombardia n. 560 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di scrutinio cautelare, l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento che dichiara l’improcedibilità di un’istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146, comma 9, d.lgs. n. 42/2004 non può essere accolta qualora le censure dedotte non risultino, ad un primo esame, idonee a superare le ragioni di diniego opposte dall’Amministrazione, incentrate sull’eccessiva dimensione e sulla tipologia impattante dell’intervento proposto, non ammessa dalle disposizioni regolamentari dell’ente parco. La valutazione della non proporzionalità dell’intervento rispetto alle effettive esigenze dell’attività agricola costituisce apprezzamento di merito che, in assenza di profili di manifesta illogicità o travisamento, resiste alla delibazione propria della fase cautelare. L’assenza di un periculum in mora concreto ed attuale – desumibile anche dal lasso di tempo trascorso prima dell’adozione dell’intervento – esclude comunque la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela d’urgenza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa agricola, impugnava il provvedimento con cui l’Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino aveva dichiarato l’improcedibilità dell’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata per la realizzazione di una recinzione a servizio del pascolo degli animali allevati. L’atto impugnato si fondava sul parere del Settore Agricoltura dell’ente e sulla ritenuta vincolatività di atti dell’ATS Insubria, che qualificavano l’allevamento come semibrado o non brado. Il ricorrente contestava la legittimità del diniego, chiedendo la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, assumendo che la recinzione costituisse l’unico strumento di difesa del bestiame dagli attacchi dei predatori.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026, ha scrutinato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., rilevando in primo luogo che le censure del ricorrente non risultavano idonee a scalfire le ragioni reiettive opposte dall’Amministrazione. Tali ragioni attenevano, in particolare, alle dimensioni eccessive della recinzione, giudicate non proporzionate rispetto al ridotto numero di capi allevati, e alla tipologia dell’intervento impattante e non ammessa dalle disposizioni regolamentari del Parco.
Il Collegio ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, osservando come il ricorrente avesse atteso alcuni anni prima di dotarsi della recinzione che assumeva essere indispensabile per la difesa del bestiame. Tale lasso temporale è stato ritenuto sintomo dell’insussistenza di un’urgenza concreta e attuale tale da giustificare l’anticipazione degli effetti favorevoli del giudizio di merito.
Alla luce di tali rilievi, il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, disponendo la reiezione della domanda cautelare e la compensazione delle spese della fase tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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