Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata d’ufficio dal giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 2397 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, cui aderisca l’amministrazione resistente, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità consegue alla mera cessazione dell’interesse strumentale alla definizione del giudizio, senza che residui alcuna utilità concreta dalla decisione di merito. In tal caso, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, anche in assenza di opposizione della parte resistente alla richiesta di declaratoria.
Il Fatto
Il ricorrente, professionista incaricato da Regione Lombardia di attività di supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 80/2021, impugnava il decreto di decadenza dall’incarico e la conseguente nota di restituzione dei compensi percepiti. Con motivi aggiunti, l’impugnazione veniva estesa alla successiva nota del Dipartimento della Funzione Pubblica e al decreto di accertamento della somma di € 69.530,24 a titolo di recupero dei compensi versati. La Regione Lombardia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la parte ricorrente, con memoria depositata il 9 aprile 2026, aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. Tale richiesta trovava integrale adesione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale aveva manifestato il proprio consenso con memoria del 30 aprile 2026.
Il Collegio ha ritenuto che, alla luce della dichiarazione della parte ricorrente e dell’adesione dell’amministrazione resistente, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti fossero senz’altro improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcun interesse alla decisione. La pronuncia si fonda sul principio per cui l’interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della proposizione ma anche al momento della decisione, dovendo la parte trarre un’utilità concreta e attuale dall’eventuale accoglimento.
Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, ravvisando giusti motivi nella circostanza che la declaratoria di improcedibilità era conseguenza di una sopravvenienza processuale non imputabile alle parti e che l’amministrazione resistente non aveva manifestato opposizione alla richiesta formulata dal ricorrente.
La decisione è stata assunta all’esito dell’udienza di smaltimento dell’11 maggio 2026, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, e la sentenza è stata depositata il 14 maggio 2026.
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Nota della Redazione
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