Carta docente riconosciuta dal giudice ordinario: ottemperanza e rigetto delle astreintes per manifesta iniquità (TAR Lombardia n. 2383 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici pregressi, passata in giudicato, è idoneo titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, decorso il termine di 120 giorni dalla notifica previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per adempiere e nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza che allo stesso sia dovuto compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali. La domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere rigettata per manifesta iniquità, valutata in concreto anche alla luce dell’eccezionale mole di contenzioso seriale che ha determinato il ritardo nell’esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per complessivi € 2.500,00. La sentenza, notificata al Ministero il 6 marzo 2024, era passata in giudicato.
Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al dictum giudiziale, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento e chiedendo l’adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, requisito indefettibile per l’azione di ottemperanza avverso il mancato adempimento di pronunce del giudice ordinario.
Nel merito, il ricorso è stato accolto: la pretesa creditoria risultava sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non aveva dedotto né provato di aver adempiuto al giudicato. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero il termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, con espressa previsione della detrazione di eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi 60 giorni alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e all’adozione degli atti necessari. Il TAR ha chiarito che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica, con la conseguenza che non è dovuto alcun compenso.
Quanto alla domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio l’ha rigettata, richiamando il disposto normativo che esclude l’applicazione delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” o sussistano “altre ragioni ostative”, secondo i criteri indicati dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014. Nel caso di specie, l’iniquità è stata ravvisata nella circostanza che il ritardo nell’esecuzione era da ricondurre principalmente all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta del docente, nonché all’avvenuta nomina del commissario ad acta quale strumento satisfattivo idoneo a superare l’inerzia. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario, liquidate in € 800,00 oltre accessori, tenuto conto del carattere seriale della controversia che non richiede l’esame di specifiche questioni, in conformità alla giurisprudenza richiamata (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026).
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Nota della Redazione
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