Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per la Carta del docente (TAR Lombardia n. 2379 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione tardiva del dictum giudiziale da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la notificazione e il deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, poiché risulta comunque conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. In tale evenienza, la condanna alle spese di lite deve essere pronunciata a carico dell’Amministrazione resistente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento è avvenuto solo a seguito dell’iniziativa giudiziale della parte ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la declaratoria del proprio diritto a fruire, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 2.000,00.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire la sentenza, la ricorrente ha proposto dinanzi al TAR Lombardia ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. Successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso introduttivo, il Ministero ha tuttavia provveduto, sia pure tardivamente, ad accreditare le somme dovute. La ricorrente ha quindi insistito unicamente per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, alla luce di quanto dichiarato dalla parte ricorrente, deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, risultando ormai conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso: l’accoglimento della domanda di ottemperanza avrebbe infatti perso ogni utilità concreta.
Quanto al regime delle spese, il TAR ha osservato che la loro condanna deve essere disposta a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. La Pubblica Amministrazione aveva infatti adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione della causa, sicché non può ritenersi esente dagli oneri processuali derivanti dalla propria condotta.
Nella determinazione dell’importo, il Collegio ha tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore, trattandosi di causa avente a oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di Carta del docente, caratterizzata da natura seriale e dalla mancata emersione di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, richiamando sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221.
Le spese, liquidate nella misura di euro 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, sono state distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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