Non ripetibili gli oneri versati per opere realizzate in esecuzione di convenzione urbanistica (TAR Lombardia n. 2374 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione è strettamente correlato alla trasformazione urbanistica del territorio e, pertanto, al concreto esercizio della facoltà di costruire. Ne consegue che, nelle fattispecie caratterizzate dal mero rilascio di un titolo edilizio, il privato ha diritto alla ripetizione delle somme corrisposte qualora l’intervento non venga realizzato. Tale principio non trova applicazione in relazione alla convenzione urbanistica, poiché la prestazione patrimoniale rinviene la propria causa nell’accordo. Non è quindi ripetibile quanto corrisposto dal privato, anche mediante la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, nell’ipotesi in cui egli abbia unilateralmente deciso di non dare integrale attuazione alle proprie facoltà edificatorie, non venendo meno la causa giustificativa del trasferimento, attesa l’utilità conseguita per effetto dell’attribuzione della potenzialità edificatoria alle aree.
Il Fatto
La società ricorrente aveva stipulato con il Comune una convenzione di lottizzazione nel 1997, poi integrata e modificata nel 2002 con un accordo che prevedeva, a carico della lottizzante, la realizzazione della “nuova rotonda” per un importo di € 84.734,82. Le opere relative al lotto residuo non erano state mai realizzate a causa della decadenza delle DIA presentate. La società, dopo aver versato tutti gli oneri e realizzato le opere previste senza edificare la parte privata, aveva chiesto all’ente la restituzione degli oneri versati e del valore delle opere a scomputo realizzate, ma il Comune aveva respinto la domanda eccependo la prescrizione e l’irrilevanza della mancata edificazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato principio per cui l’istituto dell’indebito oggettivo non può trovare applicazione in relazione alla fattispecie della convenzione urbanistica, poiché la prestazione patrimoniale rinviene la causa dell’obbligazione nell’accordo. La giurisprudenza richiamata dal Collegio ha infatti escluso la ripetibilità di quanto corrisposto dal privato, anche mediante la realizzazione di opere di urbanizzazione, nell’ipotesi in cui egli abbia successivamente deciso in via unilaterale di non dare integrale attuazione alle proprie facoltà edificatorie.
Ad avviso del giudice, in tale ipotesi non può ritenersi venuta meno la causa giustificativa del trasferimento, la quale attiene sia al compimento delle opere di urbanizzazione sia all’utilità consistente nell’attribuzione della potenzialità edificatoria alle aree di proprietà durante il periodo di efficacia della convenzione. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che nel caso di specie non risultava dimostrato che l’opera di urbanizzazione realizzata dalla ricorrente in esecuzione dell’accordo integrativo del 2002 fosse destinata esclusivamente a servire il lotto non edificato, piuttosto che essere concretamente funzionale all’intero comparto oggetto della convenzione del 1997.
La circostanza che l’opera fosse funzionale alla complessiva operazione urbanistica depone ulteriormente per l’infondatezza della pretesa, anche alla luce del principio per cui gli impegni assunti in sede convenzionale non vanno riguardati isolatamente ma rapportati alla complessiva remuneratività dell’operazione. Il Collegio ha infine precisato che non è escluso dal sistema che un operatore possa assumere oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge, come avvenuto nella ridefinizione consensuale degli obblighi del 2002. Le spese processuali sono state eccezionalmente compensate.
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Nota della Redazione
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