Carta docente ai docenti precari: l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è procedibile dinanzi al TAR (TAR Lombardia n. 2342 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza volto a ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è procedibile dopo la scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. La fondatezza della pretesa può essere desunta dalla mancata contestazione dell’Amministrazione, la quale, pur costituita, non abbia allegato o documentato l’avvenuta esecuzione del giudicato. In caso di persistente inottemperanza, è legittima la nomina fin d’ora del commissario ad acta, individuato in un dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato, senza compenso, trattandosi di funzione rientrante nei compiti istituzionali.
Il Fatto
Un docente, a seguito del riconoscimento giudiziale del diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per un importo di 500 euro annui, otteneva dal Tribunale di Como la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio o un mezzo equipollente. La sentenza, non impugnata, passava in giudicato.
Il Ministero, tuttavia, rimaneva inerte. Il docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di dare esecuzione al giudicato e l’accredito dell’importo complessivo di 1.500,00 euro, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola sussistente in quanto, dalla notifica della sentenza quale titolo esecutivo, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, presupposto per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. L’Amministrazione, pur costituendosi in giudizio, non ha offerto alcuna prova dell’avvenuto adempimento, né ha allegato elementi per contrastare la pretesa creditoria, che è risultata sorretta da idonea documentazione. Tale atteggiamento processuale ha determinato l’accoglimento della domanda e la declaratoria di inottemperanza.
Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di eseguire il giudicato, assegnando un termine di 90 giorni per l’accredito delle somme dovute, detratte eventuali erogazioni già effettuate. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, è stato nominato fin da subito un commissario ad acta, nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà all’esecuzione dell’incarico entro i successivi 60 giorni su istanza del creditore.
Il Collegio ha infine regolato le spese di lite, condannando l’Amministrazione alla rifusione in favore del difensore antistatario. Sul punto, la liquidazione è stata operata secondo il criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ., tenendo conto della limitata attività difensiva svolta, caratterizzata da adempimenti minimi e stereotipati, in conformità alla giurisprudenza in materia.
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Nota della Redazione
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