Docenti precari precari, ottemperanza alla sentenza che riconosce la carta docente (TAR Lombardia n. 2332 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione spontanea, da parte dell’Amministrazione, di una sentenza passata in giudicato che ha accertato il diritto del docente a tempo determinato a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione integra l’inadempimento previsto dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La condanna dell’Amministrazione all’esecuzione deve essere accompagnata dalla nomina di un commissario ad acta, che subentra solo in caso di ulteriore inerzia e su istanza del creditore, senza diritto a compenso trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Il Fatto
Una docente, che aveva prestato servizio a tempo determinato per quattro anni scolastici consecutivi, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi il riconoscimento del diritto al beneficio economico della carta elettronica per la formazione, pari a euro 500 annui. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tuttavia, non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia, ormai passata in giudicato e notificata in data 25 maggio 2025. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Ha rilevato che l’Amministrazione non aveva contestato il proprio inadempimento, né l’avvenuta notifica della sentenza. Ha inoltre accertato che la pronuncia del Tribunale di Lodi era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Alla luce di tali elementi, il TAR ha ritenuto integrati i presupposti per l’azione di ottemperanza, ribadendo che l’Amministrazione era ancora inadempiente. Ha quindi accolto il ricorso e condannato il Ministero a dare piena esecuzione alla sentenza, assegnando un termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. L’intervento del commissario è stato però condizionato a una specifica istanza del creditore e limitato ai successivi sessanta giorni. Il giudice ha escluso la spettanza di un compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzione istituzionale.
La sentenza ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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