Sopravvenuta carenza di interesse per SCIA sostituita da permesso di costruire (TAR Lombardia n. 2319 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di permesso di costruire avente ad oggetto le medesime opere già interessate da una SCIA impugnata, qualora il nuovo titolo si sia perfezionato per silenzio-assenso, integra una condotta sostanzialmente abdicativa rispetto alla contestazione dell’atto di inefficacia della SCIA. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’acquisizione del nuovo ed efficace titolo edilizio priva di utilità l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato. Il procedimento di annullamento d’ufficio del permesso di costruire sopravvenuto non incide sulla persistenza dell’interesse al ricorso, afferendo a un titolo distinto e sostitutivo.
Il Fatto
La società ricorrente presentava, nel luglio 2022, una SCIA alternativa al permesso di costruire per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di una porzione di immobile in Milano. Il Comune, all’esito di una fase in contraddittorio, dichiarava l’inefficacia della SCIA, rilevando plurime criticità relative ad altezze, computo della superficie lorda, pareri sanitari e distanze dai confini.
Avverso tale atto la società e il nuovo proprietario proponevano ricorso. Nelle more del giudizio, la società presentava al Comune un’istanza di permesso di costruire per le medesime opere, qualificando l’intervento come nuova costruzione e recependo gran parte dei rilievi già formulati. Il titolo si perfezionava per silenzio-assenso, ma l’Amministrazione avviava successivamente un procedimento di annullamento d’ufficio. La ricorrente chiedeva allora il rinvio dell’udienza in attesa dell’esito dell’autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso la sussistenza dei presupposti per il differimento dell’udienza. La circostanza addotta a fondamento dell’istanza — l’esito del procedimento di autotutela — riguarda un titolo edilizio sopravvenuto e sostitutivo della SCIA del 2022, che non può incidere sulla persistenza dell’interesse al ricorso, già compromessa dalla condotta della ricorrente.
La proposizione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria nel 2024 per le medesime opere oggetto della SCIA impugnata, consolidatasi con il formarsi del titolo per silenzio-assenso, è stata qualificata come condotta sostanzialmente abdicativa. Tale comportamento, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa richiamati — Cons. Stato, Sez. II, 28 maggio 2024, n. 5912 — determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
L’Avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del permesso di costruire non è stato ritenuto idoneo a riespandere l’interesse alla decisione: il nuovo titolo, ancorché potenzialmente caducabile, è attualmente efficace e non può essere equiparato alla SCIA originaria. A tutela del diritto di difesa, il Tribunale ha assegnato alle parti un termine per memorie sulla sola questione dell’improcedibilità, riservandosi la decisione alla camera di consiglio del 13 luglio 2026.
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Nota della Redazione
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