Ottemperanza del giudicato e termine dilatorio per il pagamento delle somme dovute dal Ministero (TAR Lombardia n. 2283 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo esecutivo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, ove non conformi ai parametri legali. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, è condizione per l’avvio dell’azione di recupero coattivo, ma non impedisce la dichiarazione di inottemperanza e l’assegnazione all’Amministrazione di un termine per il pagamento. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, che provvede alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e all’adozione degli atti necessari.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione che, tuttavia, non aveva soddisfatto la pretesa. La parte creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo la pretesa sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dal Ministero, fondandosi su un titolo avente efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma consente solo il soddisfacimento di un diritto già accertato, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalla legge. Ne deriva che l’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri legali (artt. 1282 e ss. cod. civ.).
Il Collegio ha poi rilevato che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorso il quale le Amministrazioni dello Stato sono tenute a dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa avviarsi l’azione di recupero coattivo.
Pertanto, il TAR ha dichiarato l’inottemperanza e ha assegnato all’Ente resistente il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso, nei limiti di cui agli artt. 1282 segg. cod. civ. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che sarà investito solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro sessanta giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti contabili necessari.
Il TAR ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di causa, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, considerata l’attività difensiva minima e ripetitiva richiesta in questa materia.
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Nota della Redazione
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