Ottemperanza per mancata erogazione della Carta docente: il TAR nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2275 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha solo la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo. L’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge. Il giudice dell’ottemperanza, dichiarata l’inottemperanza, assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata tuttavia eseguita dall’Amministrazione. Il creditore proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza del giudicato dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, ritenendo la pretesa sorretta da idonea documentazione e fondata su un titolo avente efficacia di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza non era stata eseguita nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997.
Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma serve a consentirne il soddisfacimento. Di conseguenza, i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, che dovrà verificarne l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e ss. cod. civ..
Ha quindi assegnato al Ministero il termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, degli accessori maturati e degli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso, dedotti gli importi eventualmente già versati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e all’adozione degli atti necessari, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali.
Infine, il TAR ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, trattandosi di controversie che richiedono attività minime e stereotipate.
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Nota della Redazione
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