Procura alle liti generica e ricorso nativo digitale: inammissibilità dell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 2274 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso, anche per ottemperanza, proposto con procura alle liti generica, priva dell’indicazione dell’autorità giudiziaria adita e degli estremi del provvedimento da eseguire, quando la stessa sia rilasciata su documento analogico separato e non sia materialmente incorporata al ricorso in formato nativo digitale. In tal caso non opera l’eccezione della procura apposta in calce all’atto, poiché la congiunzione telematica dei documenti non garantisce la consapevolezza della parte sull’oggetto del mandato. Il vizio non è sanabile né mediante rinnovazione, ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., né tramite l’istituto dell’errore scusabile, per i ricorsi notificati successivamente alla pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, mediante l’assegnazione della carta elettronica per la formazione del docente. L’Amministrazione non aveva satisfatto la pretesa e la parte aveva proposto ricorso chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti, rilevata in udienza. Ha osservato che la mancata presenza del difensore alla camera di consiglio non impone l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., in quanto l’assenza comporta rinuncia implicita al contraddittorio, secondo la giurisprudenza citata.
Nel merito, il Tribunale ha aderito all’orientamento della Sezione secondo cui la procura rilasciata su documento analogico separato, con sottoscrizione autografa della parte e del difensore, e trasmessa in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, è generica e inidonea. La procura in esame non indicava né il Tribunale amministrativo adito né gli estremi del provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione, contenendo solo una formula di stile.
Richiamato l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che esige la procura speciale, il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’eccezione della procura apposta in calce all’atto, poiché la mera allegazione telematica di un documento analogico separato non assicura che la parte avesse contezza del contenuto dell’atto. Ha inoltre rimarcato che tale modalità non dimostra l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso, in contrasto con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Quanto alla sanabilità, il Tribunale ha escluso sia la rinnovazione ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., sia l’errore scusabile, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo preesistente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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