Procura speciale generica nel processo amministrativo telematico: inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 2263 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti nel processo amministrativo deve rivestire il carattere della specialità, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., e deve pertanto indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità giudiziaria adita e ogni altro elemento utile a individuare la controversia. La procura rilasciata su supporto analogico separato dal ricorso nativo digitale, poi notificata in copia informatica, non può considerarsi apposta in calce all’atto e, se generica, determina l’inammissibilità del ricorso, non essendo il vizio sanabile ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, che ha escluso la possibilità di regolarizzazione anche tramite errore scusabile.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata. Nel ricorso per ottemperanza, la parte chiedeva l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese, oltre alle penalità di mora. Il Ministero si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affrontato il tema del contraddittorio, rilevando che la mancata presenza del difensore alla camera di consiglio non imponeva l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché l’assenza comporta una rinuncia implicita a interloquire sulle questioni rilevate d’ufficio, secondo l’orientamento espresso da Cons. Stato, V, n. 1305 del 2026.
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La delega, rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, conteneva una formula generica — “La delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti” — senza indicare né il Tribunale amministrativo adito né gli estremi della sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e ha escluso che la mera allegazione telematica della copia digitalizzata possa integrare l’ipotesi della procura apposta in calce, difettando la prova della contezza, in capo alla parte, del contenuto dell’atto e dell’anteriorità del rilascio.
Il Tribunale ha inoltre escluso la sanabilità del vizio, richiamando l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che qualifica la procura come requisito di ammissibilità del ricorso e impedisce la rinnovazione ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. Quanto all’errore scusabile, il Collegio ha precisato che la pronuncia plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo preesistente, al quale la parte avrebbe potuto prudenzialmente aderire. Essendo il ricorso notificato il 24 novembre 2025, successivamente alla pubblicazione della sentenza plenaria, la carenza non poteva essere sanata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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