Fissazione dell’udienza di merito e non delibazione del fumus nell’ordinanza cautelare (TAR Lombardia n. 546 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di esame dell’istanza cautelare, allorché le questioni prospettate richiedano un approfondimento non adatto alla fase sommaria, può omettere la delibazione del fumus boni iuris e del periculum in mora, disponendo la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. In tale evenienza, la liquidazione delle spese della fase cautelare è rinviata alla decisione definitiva. L’ordinanza che fissa l’udienza di merito è eseguita dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria del Tribunale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato l’improcedibilità di una nuova istanza di permesso di costruire per interventi su un sottotetto, ritenendola una mera riproposizione di un progetto già diniegato a seguito del parere contrario della Commissione per il Paesaggio. Avverso tale determinazione e gli atti connessi, la parte proponeva ricorso, chiedendo altresì la sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati. Si costituiva in giudizio il Comune per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha esaminato l’istanza cautelare nella camera di consiglio del 7 maggio 2026. Il Collegio ha rilevato che le questioni implicate dal ricorso presentano profili di complessità che non consentono una valutazione sommaria propria della fase cautelare.
In particolare, la corretta qualificazione dell’istanza come mera riproposizione di un’istanza già definita con diniego, piuttosto che come nuova domanda, implica una valutazione che richiede un approfondimento istruttorio e giuridico non compatibile con la natura incidentale del giudizio cautelare. Allo stesso modo, il Sindacato sul parere della Commissione per il Paesaggio, incentrato sulla sussistenza di un impatto negativo dell’intervento sull’integrità della copertura e sulla partitura dei prospetti, postula una verifica che esula dalla cognizione sommaria.
Ritenendo che le esigenze della parte ricorrente potessero ricevere adeguata tutela attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito, il Tribunale ha fissato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso. Ha, inoltre, rinviato la liquidazione delle spese della fase cautelare alla decisione definitiva. L’ordinanza dispone, infine, l’esecuzione da parte dell’Amministrazione e il deposito presso la segreteria del Tribunale.
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Nota della Redazione
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