Prosecuzione dei lavori e periculum: prevale la sicurezza statica degli immobili confinanti (TAR Lombardia n. 540 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare, la valutazione del periculum in mora richiede una ponderata comparazione degli interessi coinvolti, con particolare riguardo alle conseguenze derivanti dalla prosecuzione o dall’interruzione dei lavori. Quando l’interruzione del cantiere aggrava, anziché ridurre, le condizioni di rischio per la stabilità e la sicurezza degli edifici confinanti e per l’incolumità pubblica, l’interesse alla prosecuzione dei lavori prevale sul pregiudizio di natura urbanistico-edilizia e patrimoniale, che resta tutelabile nella successiva fase di merito anche in via risarcitoria.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva deciso di non annullare la SCIA relativa a un intervento edilizio, chiedendone la nullità e l’annullamento, previa sospensione. Nel giudizio si costituivano il Comune e la società controinteressata, titolare del titolo edilizio. L’intervento riguardava la demolizione e ricostruzione di un edificio inserito in una cortina edilizia continua, con opere di sostegno per gli immobili adiacenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che le censure della ricorrente — attinenti alla qualificazione giuridica dell’intervento, alla legittimità del procedimento di autotutela e alla necessità di un preventivo piano attuativo — presentino profili di complessità tali da richiedere l’esame nella sede di merito.
Quanto al periculum, il Tribunale ha rilevato un prevalente interesse alla prosecuzione dei lavori, fondato su impellenti esigenze di sicurezza statica e sismica. La demolizione dell’edificio preesistente ha alterato l’assetto statico degli immobili adiacenti, e le relazioni tecniche descrivono il cantiere come una “situazione ibrida” critica, in cui la struttura definitiva è incompleta e le opere provvisionali parzialmente rimosse.
Le perizie evidenziano che, in tale configurazione, la sicurezza sismica degli edifici confinanti risulta inferiore sia allo stato ante operam sia a quello post operam, e che una sospensione prolungata esporrebbe le armature agli agenti atmosferici con conseguenti fenomeni di corrosione. Lo stesso Comune, nel provvedimento impugnato, ha motivato la mancata adozione di misure in autotutela dando prevalenza alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, ritenendo che la messa in sicurezza definitiva consista nel prosieguo dei lavori.
Il Collegio ha quindi concluso che l’interruzione dei lavori aggrava le condizioni di rischio, mentre le condizioni ottimali di sicurezza si realizzano terminando la struttura definitiva ed eliminando la struttura provvisionale. Il pregiudizio della ricorrente, di natura urbanistico-edilizia e patrimoniale, è recessivo e potrà trovare tutela nella fase di merito.
Ai fini istruttori, il Tribunale ha accolto l’istanza della ricorrente, ordinando al Comune e alla società controinteressata di depositare, entro trenta giorni, la documentazione tecnica a base delle relazioni, inclusi tabulati di calcolo, analisi strutturali e sismiche e la “Valutazione della Sicurezza” ai sensi del D.M. 17.01.2018. Ha infine compensato le spese della fase cautelare.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.