Immigrazione: istruzione istruttoria su stato procedimento rilascio permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 2244 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, laddove l’amministrazione non abbia ancora concluso il procedimento volto al rilascio del permesso di soggiorno, il giudice adito, al fine di valutare l’eventuale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, deve acquisire d’ufficio una documentata relazione sullo stato del procedimento. Tale attività istruttoria è funzionale ad accertare se, nelle more del giudizio, sia intervenuto l’atto conclusivo del procedimento medesimo, condizione indispensabile per pronunciare la declaratoria di improcedibilità. L’ordinanza di acquisizione documentale costituisce esercizio dei poteri istruttori propri del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 63 e 64 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento di archiviazione/rigetto emesso in data 26.01.2024 dal Vice Prefetto della Provincia di Milano, Sportello Unico per l’Immigrazione, relativo alla sua posizione. L’atto impugnato risultava notificato esclusivamente a un altro soggetto e mai al ricorrente, il quale ha pertanto proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, mentre la Prefettura di Milano non si è costituita.
La Motivazione della Corte
All’esito della camera di consiglio del 6 maggio 2026, il Collegio ha rilevato che, ai fini di un’eventuale declaratoria di improcedibilità della causa, risulta ancora mancante la predisposizione del permesso di soggiorno. Il Tribunale ha pertanto ritenuto necessario acquisire una documentata relazione di chiarimenti in ordine allo stato del procedimento amministrativo e all’eventuale intervenuto atto conclusivo nelle more del giudizio.
L’ordinanza si inserisce nel quadro dei poteri istruttori attribuiti al giudice amministrativo, il quale non può pronunciare la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse senza aver prima verificato l’effettiva definizione del procedimento amministrativo da parte dell’amministrazione. In assenza di tale verifica, il ricorso non può ritenersi privo di oggetto, residuando l’interesse alla decisione sulla legittimità del provvedimento impugnato.
Il Collegio ha disposto l’acquisizione degli atti a cura delle controparti intimate, assegnando il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Ha altresì fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 28 ottobre 2026, al fine di valutare, alla luce della relazione acquisita, la sussistenza delle condizioni per una declaratoria di improcedibilità ovvero la necessità di decidere nel merito il ricorso.
La pronuncia evidenzia l’attenzione del giudice amministrativo a non dichiarare improcedibili i ricorsi in materia di immigrazione finché l’amministrazione non abbia compiutamente definito il procedimento, garantendo in tal modo un effettivo controllo giurisdizionale sull’esercizio del potere amministrativo e la tutela delle posizioni giuridiche dei richiedenti il permesso di soggiorno.
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Nota della Redazione
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