Sospensione della revoca delle misure di accoglienza per il richiedente protezione internazionale in attesa degli esiti SAI (TAR Lombardia n. 527 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza nei confronti del richiedente protezione internazionale è sospesa in via cautelare allorché l’amministrazione non abbia ancora definito l’istanza di inserimento nel sistema SAI, presentata dall’interessato e richiamata nel provvedimento impugnato. In tale evenienza, la verifica degli esiti dell’istanza costituisce incombente istruttorio indispensabile ai fini della decisione nel merito, atteso che la definizione negativa o l’inerzia dell’amministrazione sull’istanza di inserimento incide sulla legittimità del provvedimento di cessazione delle misure. Sussiste il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile ove l’esecuzione immediata del provvedimento di revoca possa concretizzare la perdita delle forme di assistenza e di sostentamento garantite al richiedente, con conseguente pregiudizio dei diritti fondamentali della persona.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero richiedente protezione internazionale, impugnava dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui la Prefettura di Sondrio aveva dichiarato cessate le misure di accoglienza. Nel ricorso era proposta anche domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
L’amministrazione si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. Alla camera di consiglio, il collegio rilevava che nel provvedimento impugnato risultava richiamata una richiesta di inserimento del ricorrente nel sistema SAI, effettuata in data 20.3.2026, della quale tuttavia non emergevano gli esiti.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ritenuto necessario acquisire agli atti del giudizio, a cura dell’amministrazione resistente, documentati chiarimenti sugli esiti della richiesta di inserimento del ricorrente nel sistema SAI, effettuata in data 20.3.2026 e richiamata nel provvedimento impugnato.
Tale acquisizione è stata qualificata come incombente istruttorio, funzionale a verificare se l’amministrazione avesse dato corso alla richiesta di inserimento e, in caso affermativo, con quale esito. La circostanza che la richiesta risulti richiamata nel provvedimento di revoca rende, infatti, necessario accertare se l’amministrazione abbia correttamente valutato la posizione del richiedente prima di disporre la cessazione delle misure.
Quanto alla domanda cautelare, il collegio ha ritenuto sussistente il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile, ricorrendo le condizioni per disporre la sospensione del provvedimento impugnato nelle more della definizione dell’istanza cautelare. L’esecuzione immediata della revoca avrebbe, infatti, determinato la perdita delle forme di assistenza con pregiudizio dei diritti fondamentali del richiedente.
Il collegio ha, pertanto, disposto la sospensione del provvedimento impugnato, l’acquisizione dei chiarimenti istruttori e la fissazione della camera di consiglio per il prosieguo, avendo la decisione sulla domanda cautelare carattere interlocutorio in ragione dell’incombente istruttorio disposto.
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Nota della Redazione
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