Riesame dell’archiviazione per omessa trasmissione del contratto di soggiorno: ordinanza di sospensione ai fini del riesame (TAR Lombardia n. 515 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare volta a contestare il provvedimento di archiviazione di una pratica di ingresso per lavoro subordinato, fondata sulla dedotta non imputabilità al ricorrente dell’omessa trasmissione del contratto di soggiorno, può essere accolta ai fini del riesame quando l’Amministrazione non si sia costituita e il giudice ritenga opportuno un nuovo esame della situazione. In tal caso, il Tribunale amministrativo sospende l’efficacia del provvedimento impugnato e ordina all’Amministrazione di procedere a una nuova valutazione entro il termine di sessanta giorni, fissando la prosecuzione della fase cautelare per la verifica dell’esito.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano aveva disposto l’archiviazione della pratica relativa al nulla osta all’ingresso per lavoro, conseguentemente revocando il titolo già rilasciato in favore della lavoratrice straniera. L’atto, datato 14 gennaio 2026, era stato notificato a mezzo PEC in pari data.
Nel ricorso, la parte deduceva che l’omessa trasmissione del contratto di soggiorno debitamente sottoscritto, entro il termine previsto dall’art. 22, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998, non fosse a lei imputabile. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio, mentre la Prefettura di Milano restava contumace. La parte ricorrente chiedeva l’adozione di una misura cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutate le circostanze dedotte nel ricorso, ha ritenuto che esse presentassero profili tali da giustificare un approfondimento istruttorio da parte dell’Amministrazione. In particolare, la questione centrale è risultata essere la verifica della imputabilità dell’omessa trasmissione del contratto di soggiorno alla parte ricorrente, elemento decisivo ai fini della legittimità del provvedimento di archiviazione.
Il Collegio ha quindi disposto che l’Amministrazione resistente procedesse a un riesame della situazione entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la conservazione del nulla osta all’ingresso già rilasciato. La finalità della misura è consentire all’Amministrazione di riconsiderare la propria determinazione alla luce delle deduzioni della parte.
Con la stessa ordinanza, il Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, dando così rilievo alla possibilità di un esito favorevole alla parte ricorrente all’esito del nuovo procedimento. Ha inoltre fissato la camera di consiglio del 28 ottobre 2026 per la prosecuzione della fase cautelare, onerando la parte più diligente di versare in atti la prova dell’esito della nuova fase procedimentale.
Il Collegio ha precisato che i depositi documentali dovranno avvenire nel rigoroso rispetto delle regole del processo amministrativo telematico di cui al D.P.C.S. n. 134 del 2020 e del termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, cod. proc. amm., con l’Amministrazione tenuta a effettuare gli eventuali depositi tramite l’Avvocatura dello Stato. La liquidazione delle spese della fase cautelare è stata infine rinviata al provvedimento conclusivo della stessa.
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Nota della Redazione
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