Ottemperanza per la carta docente: nomina del commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lombardia n. 2206 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce inottemperanza l’inerzia dell’amministrazione che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, non abbia dato esecuzione a una sentenza di condanna passata in giudicato al pagamento di una somma di denaro o alla messa a disposizione di un bene immateriale. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza, assegnando all’amministrazione un termine per provvedere e disponendo sin d’ora la nomina di un commissario ad acta che, in caso di ulteriore inerzia, provveda in via sostitutiva a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la carta docente (o titolo equipollente) per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di euro 500,00 annui, oltre alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del difensore. Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lombardia. L’amministrazione, costituitasi, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio, precisando che l’azione di ottemperanza non poteva estendersi alle spese di lite liquidate nella sentenza di merito, atteso che per esse, essendo state distratte in favore del difensore, non era stata esperita l’azione in tal senso nel presente giudizio.
Nel merito, il Collegio ha osservato che la sentenza del Tribunale di Pavia, passata in giudicato e ritualmente notificata, era divenuta titolo esecutivo. Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente è emerso che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.
L’inerzia dell’amministrazione, che non aveva contestato il credito nell’an e nel quantum né aveva fornito indicazioni sull’andamento della procedura, ha integrato gli estremi della inottemperanza alla sentenza di condanna. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Lodi e Pavia, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, avrebbe dovuto dare corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. L’incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso è stato accolto, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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