Cessata la materia del contendere per l’ottemperanza alla Carta del Docente (TAR Lombardia n. 1148 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, la dimostrazione, non contestata, dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di fare da parte dell’Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, potendo l’Amministrazione essere considerata satisfatta della pretesa azionata. Tale declaratoria non esclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che segue il principio della soccombenza virtuale, allorché l’esecuzione del giudicato sia intervenuta successivamente alla notifica del ricorso. In tal caso, le spese sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per più annualità, condannando il Ministero a consentire la generazione dei buoni spesa. La sentenza, notificata in data 7 marzo 2025, aveva acquisito efficacia di giudicato, ma l’Amministrazione non aveva posto in essere alcuna attività adempitiva. Il ricorrente proponeva quindi ricorso ex artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo l’ordine di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva come il Ministero, costituitosi formalmente, abbia depositato una comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, attestante l’avvenuto accreditamento, da parte di Sogei S.p.a., dell’importo riconosciuto con la sentenza del giudice del lavoro. Tale dichiarazione, non essendo stata contestata dal ricorrente, può essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 64, comma 2, secondo periodo, c.p.a.
La Corte ritiene, pertanto, sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto la pretesa sostanziale, oggetto del giudicato, risulta ormai satisfatta. La definizione in rito del giudizio non preclude tuttavia l’esame dell’istanza di condanna alle spese, che viene risolta secondo il principio della soccombenza virtuale.
L’adempimento, infatti, è avvenuto in data successiva alla notifica del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 24 luglio 2025. L’Amministrazione, avendo dato esecuzione al giudicato solo dopo l’instaurazione del giudizio, è considerata virtualmente soccombente e, come tale, condannata a rifondere le spese di lite al ricorrente, liquidate in misura forfettaria, oltre al contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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