Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza per la carta docente (TAR Lombardia n. 1138 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la domanda proposta trova piena soddisfazione in sede amministrativa quando l’Amministrazione provvede all’integrale adempimento dell’obbligo scaturente dal giudicato, accreditando le somme riconosciute al ricorrente. In tal caso, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendo più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia. La liquidazione delle spese di lite, in tale contesto, può essere ridotta in misura proporzionale quando i difensori abbiano patrocinato una pluralità di ricorsi seriali di analogo contenuto, richiamandosi il criterio di adeguamento del compenso previsto dall’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014 per le posizioni processuali identiche. Il comportamento collaborativo dell’Amministrazione che abbia tempestivamente ottemperato al giudicato rileva altresì ai fini della regolazione delle spese, potendo giustificare la compensazione parziale.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, una sentenza passata in giudicato che dichiarava il suo diritto a conseguire il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla messa a disposizione, in suo favore, dell’importo di € 500,00 annui o di altro strumento equipollente.
Non avendo ricevuto quanto riconosciuto dal giudice del lavoro, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, il Ministero resistente aveva dichiarato l’avvenuto accreditamento dell’importo riconosciuto dalla sentenza nel “Borsellino elettronico” della ricorrente, a opera del gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”. A seguito dell’ordinanza istruttoria, la ricorrente confermava l’avvenuta erogazione delle spettanze, instando per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Il TAR, valutata la documentazione, ha ritenuto che la domanda proposta avesse trovato piena soddisfazione in sede amministrativa. Venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non era più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia, dichiarando pertanto la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha evidenziato il rinnovato comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che aveva provveduto al pagamento delle somme dovute. Sotto un concorrente profilo, ha osservato che i difensori della parte avevano patrocinato numerosi ricorsi di analogo contenuto dinanzi allo stesso e ad altri Tribunali Amministrativi: tale serialità aveva consentito l’adozione di modalità gestionali standardizzate, con una conseguente riduzione dell’impegno professionale per ciascun ricorso, giustificando una proporzionale riduzione del compenso ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014.
In accoglimento di tali rilievi, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando il Ministero al rimborso dei cinque sesti delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, con compensazione per la restante parte e restituzione del contributo unificato ove versato.
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