Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per mancata prova del reddito (TAR Lombardia n. 1111 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, grava sullo straniero l’onere di dimostrare la disponibilità di un reddito proveniente da fonte lecita e di importo sufficiente al proprio sostentamento, costituendo tale requisito elemento essenziale per la permanenza sul territorio nazionale. L’accertamento della mancata corrispondenza della certificazione reddituale prodotta con le risultanze dell’Agenzia delle Entrate legittima il diniego, la cui validità si valuta secondo il principio del tempus regit actum. L’amministrazione, assicurata la partecipazione procedimentale e acquisiti gli elementi dall’interessato, non è tenuta a instaurare un nuovo contraddittorio per comunicare gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sui documenti presentati.
Il Fatto
Un cittadino ghanese, presente in Italia dal 2002, impugnava il decreto con cui la Questura aveva respinto la domanda di proroga del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Il diniego si fondava sull’esito degli accertamenti svolti dall’Agenzia delle Entrate, che non riscontrava il reddito dichiarato nel modello CUD prodotto dall’interessato.
In particolare, il provvedimento dava atto che il documento attestava redditi per l’anno 2011 pari a euro 16.032,91, mentre le banche dati dell’Agenzia indicavano per il medesimo anno un reddito dichiarato di euro 72,00. L’interessato era stato inoltre deferito all’autorità giudiziaria per la violazione dell’art. 5, comma 8-bis, del d.lgs. n. 286/1998.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibile la produzione documentale depositata dalla parte ricorrente in vista dell’udienza, in quanto effettuata in violazione del termine di 40 giorni liberi previsto dall’art. 73 c.p.a., non dimezzato ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a. I documenti tardivi, relativi alla nuova situazione lavorativa dell’interessato, non potevano pertanto essere utilizzati ai fini del giudizio.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso. Quanto alla dedotta violazione delle garanzie partecipative, dagli atti del procedimento è emerso che l’interessato aveva ricevuto idonea comunicazione di avvio e dei motivi ostativi, essendo stato invitato a produrre documentazione utile. Una volta garantita la partecipazione e acquisiti gli elementi, non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di reiterare il contraddittorio per comunicare gli esiti delle verifiche svolte sui documenti già presentati.
Sulla censura relativa all’eccesso di potere, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’onere di dimostrare il possesso di un reddito adeguato grava sullo straniero che richiede il rinnovo del titolo. La dimostrazione di tali mezzi costituisce garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite.
L’accertata mancata corrispondenza del modello CUD alle risultanze dell’Agenzia delle Entrate, circostanza incontestata, era di per sé sufficiente a giustificare il diniego. La legittimità del provvedimento va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. L’eventuale prescrizione del reato per cui era stato disposto il deferimento risultava poi irrilevante, trovando il diniego autonoma giustificazione nella mancanza del requisito reddituale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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