Cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto nel giudizio di ottemperanza della Carta del docente (TAR Lombardia n. 1075 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento dell’obbligo di esecuzione della sentenza, successivo alla notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. In tal caso, le spese di lite restano a carico dell’Amministrazione soccombente in applicazione del principio della soccombenza virtuale, atteso che l’esecuzione è intervenuta solo dopo l’introduzione del giudizio e a distanza di tempo dalla scadenza del termine per l’adempimento spontaneo. La liquidazione delle spese avviene con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, comprensiva del rimborso del contributo unificato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Brescia, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, condannando il Ministero a consentire la generazione dei buoni spesa. Nonostante la notifica della sentenza e una successiva diffida, l’Amministrazione non aveva dato corso all’adempimento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione aveva depositato la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale attestante l’avvenuto accredito dell’importo riconosciuto con la sentenza, avvenuto tramite il sistema della Carta Elettronica del Docente.
La stessa ricorrente, in sede di note di udienza, ha confermato l’avvenuto accredito, pur precisando che era intervenuto solo dopo l’introduzione del ricorso. Sulla base di tale riscontro, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla decisione nel merito per effetto dell’integrale soddisfazione della pretesa azionata.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. L’adempimento, infatti, è intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso per l’ottemperanza e a distanza di diversi mesi dalla sua introduzione, sicché la ricorrente è stata costretta ad agire in giudizio per ottenere l’esecuzione della sentenza. La liquidazione è stata effettuata in misura forfettaria, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, includendo anche il rimborso del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.