Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse per la rinuncia all’azione nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 1051 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa, eventualmente rinunciando in modo esplicito al ricorso. A fronte di tale dichiarazione, il giudice amministrativo, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, può solo prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. La compensazione delle spese di lite può essere disposta dal tribunale in conformità al concorde intendimento espresso dalle parti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione e la rimessa in pristino di due tratti di recinzione realizzati in fascia di rispetto stradale, ritenuti abusivi. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, difendendo la legittimità dell’atto impugnato.
In prossimità dell’udienza di smaltimento, la società depositava una memoria con cui dichiarava di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo nel frattempo regolarizzato la posizione con il Comune sotto il profilo urbanistico, paesaggistico ed edilizio, e chiedeva la compensazione delle spese, ottenendo l’accettazione del difensore dell’ente locale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, richiamato il principio per cui il processo amministrativo è fondato sull’istanza di parte, ha rilevato che la dichiarazione della ricorrente di non aver più interesse alla decisione non poteva che essere presa in atto, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha precisato che la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, mantiene la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse, provocando la presa d’atto del giudice, il quale non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, come costantemente affermato dalla giurisprudenza (tra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. II, n. 918/2026).
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando il concorde intendimento espresso dalle parti e l’esito della lite, definita non nel merito ma per un evento sopravvenuto che ha reso la controversia priva di oggetto.
La pronuncia conferma che la rinuncia all’azione, ancorché non formalmente qualificata come tale, determina l’esito processuale dell’improcedibilità e non richiede alcuna valutazione nel merito delle censure dedotte.
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Nota della Redazione
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