Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 1024 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm., l’esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, intervenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., dovendosi dichiarare venuta meno la necessità di dare esecuzione al giudicato. Il tardivo adempimento, ancorché successivo alla proposizione del ricorso, non elide la riconosciuta fondatezza della pretesa azionata; ne consegue che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese del giudizio di ottemperanza devono essere poste a carico dell’amministrazione resistente. Nella liquidazione del compenso professionale, la circostanza che i difensori abbiano patrocinato una pluralità di ricorsi seriali di contenuto analogo consente, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014, una riduzione proporzionale dell’importo, atteso che l’unitario impegno professionale viene ripartito su un numero crescente di giudizi.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per l’importo di € 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.
Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero depositava una comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, attestante che la società informatica era stata accreditata nel borsellino elettronico del ricorrente la somma riconosciuta dalla sentenza. La parte ricorrente confermava l’intervenuto pagamento, dichiarando venuta meno la necessità di dare esecuzione alla sentenza, e chiedeva la rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato che l’intervenuto accreditamento dell’importo nel borsellino elettronico del ricorrente avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Constatato l’adempimento dell’amministrazione, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in quanto era venuta meno la necessità di provvedere sull’istanza di esecuzione.
Sul piano delle spese di lite, il Collegio ha osservato come il tardivo adempimento del Ministero, intervenuto solo in data 13.2.2026, successivamente alla proposizione del ricorso, confermasse l’incontestata fondatezza della pretesa del ricorrente. Ha pertanto applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese del giudizio a carico dell’amministrazione resistente, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Quanto alla quantificazione, il Tribunale ha rilevato il comportamento collaborativo del Ministero, che aveva provveduto al pagamento, e ha considerato la circostanza che i medesimi difensori avessero patrocinato centinaia di ricorsi seriali di contenuto analogo. Tale serialità, determinando una ripartizione dell’unitario impegno professionale su un numero crescente di giudizi, ha giustificato una proporzionale riduzione del compenso, in applicazione analogica dell’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014, che disciplina l’aumento del compenso in caso di assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale.
Il compenso è stato quindi liquidato in € 500,00, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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