Consumo occasionale di stupefacenti e rinnovo della licenza di guardia particolare giurata: necessaria verifica di attualità (TAR Marche n. 1033 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e rinnovo dei titoli di polizia per l’uso delle armi, l’autorità di pubblica sicurezza non esercita un potere di autotutela, ma un potere-dovere di verifica del perdurante possesso dei requisiti psico-fisici e morali, che non sono immutabili nel tempo. La previsione dell’art. 2, comma 5, del D.M. 28 aprile 1998, che considera ostativa anche l’assunzione occasionale di sostanze stupefacenti, deve essere interpretata nel senso che, in presenza di episodi isolati e risalenti, è necessaria una verifica in concreto dell’idoneità del richiedente con riferimento all’attualità. Il pregresso rilascio del titolo e la concessione del perdono prefettizio ex art. 75, comma 14, d.P.R. n. 309/1990 costituiscono circostanze che l’amministrazione non può omettere di considerare. L’accertamento istruttorio disposto dal giudice non può estendersi a profili diversi da quello ostativo emergente dalla motivazione del provvedimento impugnato, in virtù del principio di necessaria corrispondenza tra motivazione dell’atto, motivi di ricorso e sentenza.
Il Fatto
Il ricorrente, guardia particolare giurata dal 2019, impugnava i provvedimenti con cui la Prefettura di Ancona aveva rigettato l’istanza di rinnovo dei titoli di polizia necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, disponendo il divieto di detenzione di armi. Il diniego si fondava su un episodio di consumo occasionale di sostanze stupefacenti risalente a circa otto anni prima, definito con il c.d. perdono prefettizio, e su un certificato medico dell’AST di Ancona che, su richiesta della stessa Prefettura e senza una nuova visita, aveva rettificato il precedente giudizio di idoneità espresso nel febbraio 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative alla violazione dell’art. 2, comma 5, del D.M. 28 aprile 1998 e all’eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti.
Il Collegio ha innanzitutto chiarito che, in occasione di ogni rinnovo, l’autorità di pubblica sicurezza deve verificare il perdurante possesso dei requisiti, non trattandosi di un atto dovuto né di una revoca del titolo originario. Ciò nonostante, i provvedimenti sono illegittimi perché la Prefettura ha richiesto all’AST di rettificare il certificato di idoneità senza sottoporre il ricorrente a una nuova visita medica, e perché ha completamente omesso di considerare il perdono prefettizio concesso nel 2019 e il successivo rilascio del titolo.
Sul piano sostanziale, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza prevalente secondo cui, in presenza di episodi isolati e risalenti di consumo, l’autorità deve verificare l’attuale idoneità del richiedente. Sulla base di tale principio era stata disposta una verificazione tecnica, affidata alla Commissione medica dell’Unità Sanitaria Territoriale di RFI di Bologna.
Il giudizio tecnico, però, è risultato parzialmente viziato: la Commissione, dopo aver escluso problematiche legate al consumo di stupefacenti, aveva ampliato l’indagine a profili psicologici e psichiatrici, esprimendo dubbi sull’affidabilità del ricorrente per tratti caratteriali, in assenza di patologie diagnosticate. Il Collegio ha ritenuto tale ampliamento non rispondente al quesito istruttorio, che doveva limitarsi all’unico profilo ostativo emergente dai provvedimenti impugnati. Richiamando i principi della propria recente sentenza n. 1007/2026, ha affermato che il dubbio sull’affidabilità del titolare di licenza di porto d’armi deve discendere da condotte materiali, non da valutazioni attitudinali astratte, salvo il diverso ambito delle selezioni per l’accesso alle carriere militari o di polizia. Nel caso di specie, nessun episodio concreto era stato allegato dall’amministrazione, e la grave malattia oncologica del ricorrente poteva giustificare lo stress emerso nei test.
Non essendo emersi elementi che comprovassero il presupposto ostativo valorizzato dall’amministrazione, il ricorso è stato accolto, con annullamento dei provvedimenti e ordine alla Prefettura di rilasciare il titolo necessario. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda, mentre gli oneri della verificazione sono stati posti a carico del Ministero dell’Interno.
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Nota della Redazione
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