Perdita di chance negli incentivi PNRR: escluse colpa grave e certezza del danno per sforamento di 4 giorni (TAR Marche n. 1022 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di risarcimento del danno da ritardo della pubblica amministrazione, la domanda risarcitoria per perdita di chance conseguente alla mancata partecipazione a un bando di finanziamento richiede la prova della sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità aquiliana, ivi inclusa la colpa dell’Amministrazione. La colpa non può ritenersi configurabile quando lo sforamento del termine procedimentale sia limitato, la fattispecie presenti particolare complessità tecnica e il privato abbia tardato ad attivare il procedimento pur conoscendo la scadenza del bando. Il mancato rispetto del termine non è di per sé sufficiente ad attestare la colpa grave, dovendosi misurare lo scostamento dalla diligenza richiesta anche alla luce della speciale difficoltà dell’adempimento. Non è altresì configurabile un danno certo quando l’esito della domanda che sarebbe stata proposta dipenda da valutazioni istruttorie rimesse all’ente gestore, non potendo il giudice amministrativo pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
Il Fatto
La società agricola aveva presentato al Comune una richiesta di autorizzazione paesaggistica per la variante di un impianto agrivoltaico, finalizzata all’adeguamento del progetto ai requisiti del D.M. n. 436/2023 per l’accesso agli incentivi PNRR. L’istanza, trasmessa via PEC in data 20.6.2024 e protocollata solo il 28.6.2024, era stata inserita a portale il 17.7.2024. Dopo una richiesta di integrazioni del 22.7.2024 e la trasmissione alla Soprintendenza del 29.7.2024, il Comune rilasciava l’autorizzazione solo il 2.9.2024, con decreto n. 92, oltre il termine accelerato di 70 giorni che la società indicava in scadenza il 29.8.2024.
La procedura di partecipazione al bando GSE si era però chiusa improrogabilmente alle ore 12:00 del 2.9.2024. La società, ritenendo l’autorizzazione tardiva, aveva rinunciato alla partecipazione e alla variante, avviando in data 1.10.2024 i lavori sulla base dell’originaria DILA del 2023. Ha quindi convenuto in giudizio il Comune per sentir accertare il ritardo e ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in € 1.216.441,52, per mancato finanziamento PNRR e mancati ricavi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato il ricorso, escludendo in primo luogo la certezza del danno. La domanda di partecipazione al bando non era mai stata presentata, sicché non era possibile affermare che il GSE, cui spettava l’istruttoria e la decisione, l’avrebbe accolta. L’art. 34, comma 2, c.p.a. vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati. I requisiti per l’accesso agli incentivi erano molteplici, tra cui il preventivo di connessione accettato e la conformità al principio di “non arrecare un danno significativo”, tutti elementi che avrebbero richiesto un’istruttoria mai svolta.
La società avrebbe potuto presentare comunque la domanda, essendo la DILA in variante consolidata per silenzio assenso, e insorgere solo in caso di esito negativo. La scelta di non partecipare preclude ogni certezza in ordine al nesso causale tra ritardo e danno. Quanto ai mancati ricavi, la stessa ricorrente aveva ammesso la difficoltà di prevedere i proventi dell’impianto, avviato il 1.10.2024 e produttivo di energia anche senza incentivi, con un possibile conguaglio negativo in caso di ammissione al bando.
Sulla domanda di risarcimento per perdita di chance, il Collegio ha escluso la configurabilità della colpa grave. Lo sforamento del termine accelerato era di soli quattro giorni; la società aveva atteso oltre venti giorni dalla pubblicazione delle Regole operative del GSE prima di presentare l’istanza, pur conoscendo la scadenza del 2.9.2024; il procedimento era complesso, attesa la modifica in corso d’opera di un impianto già autorizzato. Il mancato rispetto del termine, per quanto limitato, non basta ad attestare la colpa, dovendosi applicare i principi dell’art. 2236 c.c. anche alla responsabilità della pubblica amministrazione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza per cui il grado della colpa va misurato in relazione allo scostamento dalla regola di diligenza, anche per la complessità e speciale difficoltà dell’adempimento. Nell’assenza di colpa grave, la domanda risarcitoria è stata integralmente disattesa, con compensazione delle spese di lite vista la complessità della vicenda.
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