Giudicato di ottemperanza ed esecuzione del Ministero dell’Istruzione (TAR Marche n. 1002 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di ottemperanza è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In presenza di un giudicato favorevole al creditore e di una costituzione solo formale dell’Amministrazione resistente, che non opponga ragioni contrarie alla spettanza della pretesa, il giudice dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione integrale della sentenza, assegnando un termine per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, il giudice nomina sin d’ora un Commissario ad acta, il quale provvede all’esecuzione dell’incarico entro i successivi 120 giorni, su istanza del creditore, con poteri di adottare ogni atto necessario, incluse variazioni di bilancio e stipulazione di mutui.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva dichiarato il diritto del ricorrente di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato.
Il ricorrente, lamentando la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, proponeva ricorso per ottemperanza. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria formale, senza opporre alcuna eccezione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, requisito necessario per l’azione di ottemperanza contro la PA.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, non risultando eseguiti i titoli indicati in epigrafe. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa, circostanza che ha determinato l’accoglimento della domanda.
Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare integrale esecuzione al giudicato, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, provvedendo all’esecuzione entro i successivi 120 giorni, con poteri di adottare ogni atto necessario, ivi incluse le variazioni di bilancio.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha condannato l’Amministrazione resistente alla rifusione, tenuto conto dell’inadempimento non controverso al momento della presentazione del ricorso e di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025.
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Nota della Redazione
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