Ottemperanza per il mancato pagamento della Carta del docente: il giudicato del giudice del lavoro va eseguito (TAR Marche n. 998 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo per l’azione di ottemperanza la sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente precario a fruire della Carta del docente e condannato l’Amministrazione al pagamento delle relative somme. L’ottemperanza è procedibile decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, assegna un termine per adempiere e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è legittima, non essendo controverso l’inadempimento alla data di proposizione del ricorso.
Il Fatto
Il Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, con sentenza non appellata e passata in giudicato, aveva dichiarato il diritto di due docenti di fruire del beneficio della Carta del docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici di rispettiva competenza. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al giudicato, le docenti proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche. Si costituiva solo l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con memoria formale, mentre il Ministero non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione prima della proposizione dell’azione.
Entrando nel merito, il Collegio ha evidenziato come l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non avesse opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. In assenza di valide ragioni ostative, il ricorso è stato accolto, dichiarandosi l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, salve le somme eventualmente già corrisposte.
A tal fine, è stato assegnato il termine di 30 giorni per adempiere, decorrente dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, provvedendo all’esecuzione dell’incarico entro i successivi 120 giorni, con ogni potere necessario, anche tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna in capo all’Amministrazione resistente, richiamando il principio affermato dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025, e disponendo la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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