Liquidazione compenso difensore in misura ridotta per definizione in fase cautelare (TAR Marche n. 992 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto alla liquidazione dell’onorario e delle spese nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale, ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002. Nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore sono dimezzati ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002. La definizione della controversia all’esito della fase cautelare, senza ulteriore attività difensiva, costituisce circostanza che legittima la determinazione del compenso in misura congrua e proporzionata all’attività effettivamente svolta, in applicazione dei vigenti parametri di liquidazione.
Il Fatto
La controversia traeva origine dal ricorso proposto avverso il provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura di Pesaro e Urbino nei confronti della parte ricorrente. Il giudizio, definito con sentenza, vedeva la parte ricorrente assistita da un difensore ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con decreto della competente Commissione istituita presso il TAR.
A conclusione del giudizio, il difensore presentava istanza per l’emissione del decreto di pagamento per onorari e spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, e l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che per il processo amministrativo dispone il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori.
Nella fattispecie, il Collegio ha ritenuto congruo determinare il compenso professionale in complessivi € 600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
A sostegno della determinazione, il Tribunale ha valorizzato il grado di complessità della controversia e la circostanza che la stessa si fosse sostanzialmente definita all’esito della fase cautelare, senza che fosse stata richiesta ulteriore attività difensiva.
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Nota della Redazione
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