Revoca del contributo per perdita sopravvenuta del requisito: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Marche n. 994 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La situazione giuridica soggettiva di chi aspira a un finanziamento o a una sovvenzione pubblica muta natura a seconda della fase in cui sorge la controversia. Se la norma attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale, l’aspirante è titolare di un interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. L’emanazione del provvedimento di attribuzione determina invece l’insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione del beneficio, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, anche quando l’amministrazione faccia valere la decadenza del beneficiario per la mancata osservanza di obblighi successivi alla concessione. La natura della situazione giuridica torna a essere di interesse legittimo solo se la mancata erogazione dipenda dall’esercizio di poteri di autotutela volti ad annullare il provvedimento di attribuzione.
Il Fatto
La controversia riguardava la revoca, totale e parziale, di agevolazioni concesse nell’ambito della “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva adottato due decreti di revoca in data 16 ottobre 2023, assumendo che il beneficiario avesse chiuso l’attività in data 29 gennaio 2019, successivamente alla domanda e alla concessione del contributo, violando l’obbligo di mantenerla attiva.
Il provvedimento di revoca era stato preceduto da una pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Macerata che aveva declinato la propria giurisdizione. La causa era quindi proseguita dinanzi al TAR Marche, che, con ordinanza n. 638/2026, aveva sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione, sulla quale le parti avevano avuto modo di contraddire.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, citando in particolare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per distinguere la natura della situazione giuridica soggettiva del beneficiario nelle diverse fasi del rapporto con la pubblica amministrazione. Il discrimine è stato individuato nel provvedimento di attribuzione del beneficio: prima di esso, l’aspirante vanta un interesse legittimo; dopo la concessione, sorge un diritto soggettivo alla erogazione.
Il TAR ha qualificato la fattispecie come riconducibile all’ipotesi della verifica del mantenimento dei requisiti in fase esecutiva. La revoca non era dipesa dalla mancanza originaria di un requisito essenziale, essendo l’attività esistente al momento della domanda e della concessione, ma dalla sopravvenuta cessazione dell’attività stessa. Tale circostanza integrava l’inosservanza, in fase esecutiva, dell’obbligo di mantenere attiva l’impresa, richiamando l’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 10 aprile 2013.
La differente prospettazione del ricorrente, secondo cui la revoca sarebbe dipesa da una carenza originaria del requisito e non da un inadempimento successivo, è stata respinta. La chiusura dell’attività era successiva alla domanda e alla concessione, quindi la contestazione verteva su un obbligo di carattere esecutivo e non su un presupposto dell’attribuzione.
Alla luce di tali considerazioni, la controversia è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo devoluta al giudice ordinario. Il processo potrà essere riassunto dinanzi a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate, anche in ragione del previo diniego di giurisdizione da parte del giudice tributario.
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Nota della Redazione
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