L’ammonimento del Questore non richiede la prova del reato ma solo elementi indiziari di violenza domestica (TAR Marche n. 980 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento del Questore si fonda su valutazioni a base indiziaria e di tipo probabilistico che informano l’intero diritto amministrativo della prevenzione, essendo diretto non ad accertare responsabilità ma a prevenire la commissione di reati mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un pericolo. Ai fini dell’emanazione dell’ammonimento non è necessaria la prova della consumazione del reato, ma è sufficiente che emergano elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con sufficiente grado di attendibilità, una situazione di violenza domestica. La diversità delle conseguenze tra procedimento amministrativo e penale giustifica una differente intensità dell’attività investigativa, restando l’ammonimento preordinato alla funzione cautelare e preventiva di interrompere immediatamente l’azione violenta. Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 quando ricorrano ragioni di urgenza legate alla tutela dell’integrità fisica e psicologica della persona offesa.
Il Fatto
In data 27/8/2024 una pattuglia della Squadra Volante interveniva presso l’abitazione della ricorrente per sedare una lite con l’ex compagno, recatosi per chiedere la riconsegna delle chiavi dell’appartamento in cui la coppia aveva convissuto. Dalla ricostruzione degli Agenti, che ascoltavano le quattro persone presenti, emergeva che la ricorrente aveva impugnato un coltello agitandolo verso l’ex compagno e scagliato un ventilatore, poi ritrovato rotto. Seguiva informativa per i reati di cui agli artt. 610 e 612, secondo comma, c.p. e il Questore di Fermo adottava il provvedimento di ammonimento impugnato. La ricorrente proponeva ricorso deducendo il travisamento dei fatti, la violazione delle garanzie partecipative e il difetto istruttorio, depositando successivamente il dispositivo di una sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto, senza però le relative motivazioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche respinge il ricorso. Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che la ricostruzione alternativa offerta dalla ricorrente non trova alcun riscontro nella corposa relazione di servizio redatta dagli Agenti intervenuti, che avevano immediatamente escusso tutte le persone presenti delineando un quadro coerente e circostanziato. La ricorrente non aveva depositato le motivazioni della sentenza di assoluzione — rese entro il termine di sessanta giorni — né insistito per l’acquisizione del video nella sua esclusiva disponibilità, sicché il solo dispositivo risultava scarsamente rilevante ai fini del decidere.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui l’ammonimento si fonda su valutazioni indiziarie e probabilistiche proprie del diritto amministrativo della prevenzione: non occorre la prova del reato ma elementi indiziari sufficienti a desumere una situazione di violenza domestica. La natura cautelare e preventiva del provvedimento giustifica l’autonomia delle valutazioni amministrative rispetto a quelle penali, citando in tal senso Cons. Stato, Sez. III, n. 3420/2023 e i precedenti richiamati, tra cui TAR Veneto, Sez. I, n. 2051/2025 e TAR Liguria, Sez. I, n. 783/2025.
Quanto al secondo motivo, sulla dedotta omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale osserva che il provvedimento non contiene alcuna frase di stile ma spiega l’urgenza di agire per tutelare l’integrità fisica e psicologica della vittima, dimostrata anche dalla tempestività dell’atto, adottato appena tre giorni dopo i fatti. Ne consegue l’applicabilità dell’esimente dell’urgenza di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, in linea con la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. III, n. 3420/2023.
Infondato anche il terzo motivo, relativo alla mancata audizione: la ricorrente aveva già offerto la propria ricostruzione nell’immediatezza dei fatti, essendo stata escussa per prima dagli Agenti intervenuti. Il Collegio rileva che nel ricorso non si spiega cosa la ricorrente avrebbe potuto aggiungere rispetto a quanto dichiarato a mente calda, sicché la censura assume carattere essenzialmente formale e pretestuoso. Il quarto motivo di gravame, dedotto genericamente, viene disatteso per le stesse ragioni. Le spese di lite sono compensate per ragioni equitative.
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Nota della Redazione
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