Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Marche n. 975 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di intervenuta cessazione dell’interesse alla decisione del gravame determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza d’interesse costituisce causa di improcedibilità rilevabile anche d’ufficio, purché la cessazione dell’interesse sia certa e non contestata. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite può essere disposta tenuto conto della particolarità della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Marche il decreto con cui il Questore della Provincia di Fermo aveva rigettato l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 7 maggio 2026, il ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione del gravame, senza che la difesa erariale avesse nulla da opporre.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione della parte ricorrente, rilevando la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del giudizio. Tale circostanza, non contestata dalla difesa dell’amministrazione resistente, integra una causa di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in quanto l’atto di rinuncia all’interesse processuale rende superfluo l’esame del merito della controversia.
La declaratoria di improcedibilità è stata quindi pronunciata senza procedere all’esame delle censure dedotte avverso il provvedimento impugnato, in applicazione del principio per cui l’accertamento di una causa sopravvenuta che elimini l’interesse alla decisione preclude la prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando la particolarità della controversia che ha indotto la parte a rinunciare alla decisione nel corso del processo. L’ordinanza ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente, ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, considerata la natura della vicenda concernente il porto d’armi.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.