Sanatoria opere difformi: il diniego fonda sul nesso funzionale con l’attività agricola (TAR Marche n. 939 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di sanatoria di opere difformi presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per un annesso agricolo deve essere valutata esclusivamente con riferimento alla destinazione d’uso dichiarata dal richiedente. Il diniego è legittimamente fondato, quale ragione autonoma e sufficiente, sulla mancanza del nesso funzionale tra il manufatto e l’attività agricola, quando le caratteristiche tipologiche e costruttive, le finiture e i servizi di cui l’immobile è dotato ne evidenzino un diverso effettivo utilizzo. Detta ragione ostativa rende irrilevanti sia l’eventuale formazione del silenzio assenso sul parere del Genio Civile, sia la sussistenza degli altri requisiti previsti dall’art. 8 della legge regionale Marche n. 13/1990. L’astratta possibilità di assentire una diversa destinazione (es. residenziale) non assume rilievo, atteso che la verifica va compiuta in relazione alla domanda come proposta.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore agricolo, presentava due distinte istanze di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per altrettanti manufatti siti sul proprio fondo, già assentiti come rimessa per attrezzi agricoli e serra per prodotti ortofrutticoli, ma realizzati in difformità dai titoli edilizi, con aumento volumetrico e interventi che ne avevano mutato le caratteristiche. Le domande, istruite dallo Sportello Unico per le Attività Produttive in conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ai sensi dell’art. 14-bis legge n. 241/1990, venivano archiviate sulla base dei pareri negativi della Regione e del Comune, che escludevano la compatibilità dei manufatti con la destinazione di annesso agricolo dichiarata. Avverso i provvedimenti di reiezione l’interessato proponeva due ricorsi, deducendo plurimi vizi di motivazione e di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR, previa riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, ne ha scrutinato nel merito le censure, ritenendole infondate. Il Collegio ha anzitutto ricondotto i manufatti alla tipologia di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), della legge regionale Marche n. 13/1990, disciplinata dall’art. 8 della medesima legge, che richiede, tra l’altro, che le costruzioni siano realizzate “con tipologie adeguate alla specifica destinazione d’uso che non consentano la trasformazione delle stesse destinazioni d’uso”.
Proprio su tale requisito si è appuntata la verifica del giudice. Dalla documentazione fotografica ed elaborati grafici è emerso che i manufatti, per finiture interne ed esterne, dimensioni delle aperture e servizi di cui erano dotati (impianti, arredi, cucina, bagno), risultavano incompatibili con la destinazione di annesso agricolo dichiarata in sanatoria e con l’effettivo utilizzo come deposito delle attrezzature indicate in azienda. Il Collegio ha condiviso le valutazioni del Comune, che aveva escluso la sussistenza di spazi necessari al diretto svolgimento dell’attività agricola.
Il TAR ha quindi chiarito che la mancanza del requisito di cui alla lett. e) dell’art. 8 della legge regionale n. 13/1990 è di per sé sufficiente a giustificare il diniego, a prescindere dalla verifica degli altri presupposti. Ne deriva l’irrilevanza delle ulteriori censure: l’omessa acquisizione del parere del Genio Civile, pur potendo eventualmente valere quale assenso implicito, non incide sulla legittimità dell’atto di archiviazione, in quanto la ragione ostativa fondata sul difetto di nesso funzionale si configura come autonoma rispetto alle altre, trattandosi di provvedimento plurimotivato anche per relationem ai pareri delle Amministrazioni.
Quanto alla prospettata idoneità dei manufatti a una destinazione residenziale, il Collegio l’ha ritenuta irrilevante, atteso che la valutazione dell’istanza di sanatoria va compiuta esclusivamente in relazione alla destinazione d’uso dichiarata dal richiedente, senza possibilità per il giudice o per l’Amministrazione di sostituirvi una domanda diversa da quella proposta. I ricorsi sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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