Sospensione cautelare dell’ordine di demolizione: bilanciamento tra interesse pubblico e privato (TAR Marche n. 172 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare, il giudice amministrativo deve operare un bilanciamento degli interessi in conflitto tra l’interesse pubblico all’attuazione degli atti impugnati e l’interesse privato del ricorrente a evitare pregiudizi irreparabili nelle more del giudizio di merito. L’istanza di sospensione di un’ordinanza di demolizione può essere accolta limitatamente all’ordine demolitorio, con esclusione della dichiarata inagibilità dell’immobile, qualora il fumus del ricorso e il periculum in mora risultino fondati con riferimento alla sola parte del provvedimento che incide direttamente sull’assetto proprietario.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza di demolizione di opere e strutture e rimessa in pristino, emessa dal Settore Lavori pubblici, ambiente ed urbanistica del Comune di Fermo, ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001, relativamente a un edificio situato in una contrada del territorio comunale. L’atto originario veniva successivamente integrato e rettificato da ulteriori ordinanze, anch’esse oggetto di motivi aggiunti, l’ultima delle quali, del marzo 2026, dichiarava altresì l’inagibilità dell’immobile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale preliminarmente confermava il decreto monocratico già emanato, ritenendo sussistenti i presupposti per la tutela cautelare. La valutazione si concentrava sul bilanciamento degli interessi in conflitto, criterio guida nella fase incidentale, volto a comparare il pregiudizio che l’esecuzione del provvedimento potrebbe arrecare ai ricorrenti rispetto all’interesse pubblico alla sua immediata attuazione.
Con riferimento all’ordine di demolizione, la Sezione riteneva di accogliere la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato. L’irreversibilità dell’abbattimento delle opere, infatti, rappresenta un pregiudizio tale da giustificare la sospensione in attesa della decisione nel merito, fissata per l’udienza pubblica del 13 maggio 2027.
Diversamente, la declaratoria di inagibilità dell’immobile, essendo dotata di carattere autonomo e di natura prettamente precauzionale volta alla tutela dell’incolumità pubblica, non presentava i medesimi profili di periculum per il ricorrente, restando pertanto esclusa dall’effetto sospensivo. La cognizione piena delle questioni relative alla legittimità degli atti impugnati resta comunque riservata alla fase di merito.
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Nota della Redazione
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