Diffida a demolire e riesame del condono: sospensione cautelare per il periculum, esaurito il procedimento di riesame (TAR Marche n. 170 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di sospensione cautelare di una diffida a demolire opere abusive, il fumus boni juris non è condizione sufficiente laddove il procedimento di riesame dell’istanza di condono edilizio si sia naturalmente esaurito per incompatibilità con atti e provvedimenti giudiziari intervenuti nel corso degli anni. La sussistenza del periculum in mora, concreto ed attuale, derivante dall’avvertimento di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, giustifica comunque l’accoglimento dell’istanza cautelare finalizzata alla conservazione della res adhuc integra, in attesa della decisione di merito.
Il Fatto
Una società ricorrente impugnava la diffida alla demolizione di opere abusive del 14/4/2026, insieme alla relazione tecnica e alla ingiunzione alla demolizione emessa nel 1999, chiedendone la previa sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. per il rinvio pregiudiziale all’esito del procedimento di riesame del diniego di condono, avviato nel 2003. Il ricorso era proposto nei confronti del Comune e delle società Autostrade. La società lamentava, inoltre, l’inosservanza del termine di legge per la conclusione del procedimento di riesame, chiedendo il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disatteso la richiesta di sospensione del giudizio, rilevando che non sussisteva un altro giudizio in corso cui ricollegare la pregiudizialità. Ha quindi esaminato l’istanza cautelare in punto di fumus, osservando, ad un sommario esame e salvi approfondimenti in sede di merito, che il procedimento di riesame dell’istanza di condono edilizio sembra essersi naturally esaurito per incompatibilità con atti e provvedimenti giudiziari intervenuti nei successivi 23 anni. Il Collegio ha evidenziato che la società avrebbe avuto gli strumenti per sollecitare tempestivamente la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, qualora vi avesse avuto effettivo interesse.
Pur in presenza di tali rilievi, il TAR ha riconosciuto che la diffida a demolire ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 reca l’avvertimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. Ciò integra un periculum in mora evidente e rilevante, tale da rendere necessario l’accoglimento dell’istanza cautelare per garantire la conservazione della res adhuc integra fino alla decisione di merito.
In definitiva, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’esecuzione della diffida alla demolizione del 14/4/2026, compensando le spese della fase e fissando l’udienza pubblica di merito.
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Nota della Redazione
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