Sospensione dell’ordinanza di demolizione e periculum in mora per la diffida ad acquisire (TAR Marche n. 168 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere abusive, adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, è atto dovuto e la sua legittimità non è condizionata dalla circostanza che l’opera sia stata realizzata in tutto o in parte su area privata, né dalle questioni relative all’eventuale sanabilità o fiscalizzazione dell’abuso, che attengono a una fase successiva e rimessa all’iniziativa dell’interessato. Tuttavia, quando l’ordine di demolizione sia assistito dalla diffida ad adempiere con l’avvertimento che, in caso di inottemperanza, il bene sarà acquisito gratuitamente al patrimonio del Comune, sussiste un evidente e rilevante periculum in mora che giustifica l’accoglimento dell’istanza cautelare finalizzata alla conservazione della res adhuc integra, in attesa della decisione di merito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Marche l’ordinanza con cui il Comune di Sant’Elpidio a Mare aveva ingiunto la demolizione di opere abusive, contestando il presupposto stesso dell’ordine. L’atto amministrativo risultava adottato sul presupposto di lavori eseguiti senza titolo edilizio, oltre che in assenza della denuncia strutturale. La società chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento, deducendone l’illegittimità anche in ragione della natura dell’area su cui le opere insistevano.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella fase cautelare e salvi gli approfondimenti propri del giudizio di merito, ha ritenuto sussistente il requisito del fumus boni iuris con riferimento alla natura dell’atto impugnato. L’ordinanza di demolizione è stata qualificata come atto dovuto ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che la sua legittimità non viene meno per il solo fatto che l’opera sia stata realizzata, in tutto o in parte, su area privata: l’ordine di ripristino consegue automaticamente all’accertamento dell’abuso e non richiede alcuna valutazione discrezionale in ordine all’opportunità della sua adozione.
Quanto alle questioni relative all’eventuale sanabilità o fiscalizzazione dell’abuso, il Collegio ne ha evidenziato l’irrilevanza ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione. Si tratta, infatti, di procedure successive e distinte, la cui attivazione è rimessa all’esclusiva iniziativa dell’interessato, il quale potrebbe anzi valutare più conveniente demolire l’opera piuttosto che sostenere gli oneri di sanatoria o di fiscalizzazione.
Con riguardo al requisito del periculum in mora, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo sussistente un evidente e rilevante pregiudizio derivante dalla natura stessa dell’atto impugnato: trattandosi di diffida a demolire con l’avvertimento dell’acquisizione gratuita del bene in caso di inottemperanza, la mancata sospensione avrebbe potuto determinare la perdita definitiva della proprietà prima della decisione di merito. La tutela cautelare è stata pertanto funzionalizzata alla conservazione della res adhuc integra.
Il Tribunale ha, infine, disposto la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, compensato le spese della fase cautelare e fissato l’udienza pubblica di merito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.