Inammissibile il ricorso contro l’ammonimento per omessa notifica alla controinteressata (TAR Marche n. 900 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto nominativamente indicato nel provvedimento impugnato come persona offesa e destinataria della tutela richiesta è controinteressato in senso formale e sostanziale, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm. L’omessa notifica del ricorso a tale soggetto determina l’inammissibilità del ricorso. L’autorizzazione a integrare il contraddittorio, prevista dall’art. 49 cod. proc. amm., non può essere concessa per sanare la mancata notifica ad un unico controinteressato, perché tale norma presuppone che il ricorso sia stato comunque notificato ad almeno uno dei controinteressati ex art. 41, secondo comma, cod. proc. amm. La mancata notifica alla controinteressata comporta altresì la conferma del decreto di non ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 122 del D.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva disposto nei suoi confronti l’ammonimento ex art. 3 del D.L. n. 93/2013, conv. in L. n. 119/2013, in seguito a episodi occorsi in danno di una donna, con cui aveva avuto una relazione affettiva, che aveva presentato denuncia penale. Nel provvedimento impugnato, la donna era indicata reiteratamente per nome, essendo la persona per la cui tutela l’atto era stato adottato. Il ricorrente proponeva ricorso, notificandolo all’Amministrazione, ma non alla controinteressata, e chiedeva l’ammissione al gratuito patrocinio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la donna offesa, essendo esplicitamente menzionata nel provvedimento impugnato, rivestisse la qualità di controinteressata ex art. 41 cod. proc. amm., avendo un interesse diretto e qualificato alla conservazione dell’atto, volto a garantirne l’incolumità e la serenità. Ha quindi ritenuto che l’omessa notifica del ricorso alla controinteressata entro il termine di decadenza rendesse il ricorso inammissibile.
Il Collegio ha poi escluso che potesse trovare applicazione l’autorizzazione all’integrazione del contraddittorio ex art. 49 cod. proc. amm., precisando che tale norma riguarda l’ipotesi in cui, in presenza di una pluralità di controinteressati, il ricorso sia stato notificato ad almeno uno di essi. Nel caso di specie, essendovi un’unica controinteressata e non essendole stato notificato il ricorso, la sanatoria non era possibile.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato anche la conferma del decreto di non ammissione al gratuito patrocinio, emesso per la stessa ragione ai sensi dell’art. 122 del D.P.R. n. 115/2002, che richiede la notifica dell’istanza alla controparte, e la compensazione delle spese di lite, nonostante la soccombenza.
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Nota della Redazione
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