La revoca del contributo per inadempienze del beneficiario appartiene al giudice ordinario (TAR Marche n. 870 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie riguardanti concessione e revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione va ricercato sulla base della natura della situazione soggettiva azionata. La giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la vertenza attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di concessione, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca o decadenza. In tal caso, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, poiché la controversia concerne la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e l’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. Viceversa, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo solo quando la questione riguardi una fase precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, ovvero quando la revoca dipenda da vizi di legittimità o da contrasto iniziale con il pubblico interesse, e non da inadempienze del beneficiario.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dalla Regione Marche la concessione di contributi per un progetto di acquisto di macchinari finalizzati all’innovazione del processo produttivo, nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021/2027. In sede di liquidazione delle somme richieste, l’amministrazione riscontrava presunti errori e incongruenze nella rendicontazione della spesa e, con decreto dirigenziale, disponeva la revoca cumulativa dei contributi concessi, accertando economie per un importo complessivo.
La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Marche, deducendone l’illegittimità sotto distinti profili e sostenendo la correttezza della documentazione presentata. Si costituiva in giudizio la Regione, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia riguardava la fase successiva all’erogazione del beneficio e dipendeva da un inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di attribuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il principio pacifico, consolidato dall’Adunanza Plenaria n. 6 del 29 gennaio 2014, secondo cui il riparto di giurisdizione in materia di contributi pubblici va determinato in base alla natura della situazione soggettiva azionata. La Corte ha distinto tre ipotesi: la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge; la giurisdizione del giudice ordinario quando la vertenza attiene alla fase di erogazione o ripetizione del contributo per inadempimento del beneficiario; la giurisdizione del giudice amministrativo solo quando la questione riguardi la fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio.
Applicando tali criteri alla fattispecie, il TAR ha osservato che, essendo già intervenute l’ammissione e la concessione del contributo, la revoca risultava fondata sull’inosservanza degli obblighi del beneficiario in sede di rendicontazione. Non venivano in rilievo provvedimenti che incidevano sull’atto di ammissione originario, bensì la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, nella quale il privato è titolare di un diritto soggettivo alla concreta erogazione.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario quale autorità munita di giurisdizione, innanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Ha infine compensato le spese, considerando che il provvedimento impugnato indicava erroneamente il TAR quale giudice competente, ingenerando dubbi sull’esatta individuazione dell’autorità giurisdizionale da adire.
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Nota della Redazione
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