L’inerzia dell’Amministrazione dopo il giudicato legittima il giudizio di ottemperanza (TAR Marche n. 868 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza passata in giudicato, l’Amministrazione che non abbia eseguito il titolo giudiziale né opposto alcuna ragione contraria è dichiarata inottemperante. Il giudice dell’ottemperanza assegna un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora un Commissario ad acta, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore in caso di perdurante inerzia. Le spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento, sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando l’Amministrazione all’assegnazione delle somme indicate in sentenza. Il provvedimento, notificato, era passato in giudicato.
L’Amministrazione non aveva tuttavia dato esecuzione al titolo. La ricorrente agiva quindi dinanzi al TAR con il giudizio di ottemperanza, per ottenere il pagamento delle somme liquidate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto dichiarato procedibile.
Nel merito, la domanda è stata accolta. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, non essendo stato eseguito il titolo, è stata dichiarata la sua inottemperanza.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici. Questi avrebbe assunto le funzioni solo su istanza diretta del creditore, provvedendo entro i successivi 120 giorni all’adempimento, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione. Gli importi sono stati liquidati in € 800,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
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Nota della Redazione
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