Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese (TAR Marche n. 845 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, debitamente notificata alle controparti, determina l’estinzione del giudizio, senza necessità di una pronuncia nel merito. In tal caso, il giudice amministrativo si limita a prendere atto della rinuncia, dichiarando la compensazione delle spese quando la stessa sia motivata dalla sopravvenienza di norme che hanno reso la pronuncia non più utile al ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, un ausiliario delle dogane, aveva impugnato il decreto con cui l’Agenzia delle Dogane e Monopoli aveva revocato la sua fiducia e il conseguente provvedimento di cancellazione dal registro degli ausiliari. Nel corso del giudizio, tuttavia, sono intervenute nuove disposizioni normative che hanno modificato il quadro giuridico di riferimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il ricorrente aveva depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti.
L’Avvocatura erariale non ha sollevato osservazioni in merito. Preso atto della volontà della parte ricorrente, il Tribunale ha dichiarato l’estinzione del giudizio, senza entrare nel merito delle questioni sottoposte.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in considerazione del fatto che la rinuncia è stata determinata dalla sopravvenienza di norme che hanno reso la pronuncia sul ricorso non più utile al ricorrente.
La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva e ha disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
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Nota della Redazione
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