Revoca permesso di soggiorno lungo periodo e bilanciamento con i legami familiari (TAR Marche n. 825 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere valutata con riferimento al momento della sua emanazione, in ossequio al principio tempus regit actum, senza attribuire rilevanza a fatti sopravvenuti o rappresentati successivamente. L’obbligo di motivazione sul bilanciamento tra i legami familiari e la pericolosità sociale dello straniero, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, può essere assolto anche richiamando la gravità dei reati commessi, laddove essa raggiunga una soglia oltre la quale il comportamento criminale non è bilanciabile con il diritto alla vita familiare. Non è necessaria una confutazione analitica delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, né una corrispondenza puntuale tra il preavviso di rigetto e il provvedimento finale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino albanese radicato in Italia da oltre vent’anni, ove aveva conseguito la laurea e costituito una famiglia con figli minori, di cui uno affetto da grave patologia, vedeva revocato dal Questore il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato nel 2005. Il provvedimento, adottato all’esito del procedimento avviato con preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990, era fondato su una condanna definitiva per violazione della normativa sugli stupefacenti, su una condanna di primo grado per tentato omicidio, su numerosi procedimenti penali pendenti e sulla sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente impugnava la revoca deducendo il mancato riscontro alle osservazioni procedimentali e l’omessa valutazione della situazione familiare e del radicamento territoriale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha ritenuto infondato il ricorso, respingendo congiuntamente i due motivi. La motivazione del provvedimento impugnato è stata giudicata articolata e idonea a dare riscontro alle osservazioni presentate dall’interessato, senza che fosse richiesta una confutazione analitica delle stesse. Il Collegio ha quindi escluso la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, valorizzando la costante giurisprudenza secondo cui non deve sussistere una corrispondenza puntuale tra preavviso e provvedimento finale, ben potendo l’Amministrazione precisare le proprie posizioni, purché il contenuto sostanziale si inserisca nello schema delineato nella comunicazione di avvio.
Quanto al dedotto difetto di ponderazione, il Collegio ha riconosciuto la rilevanza dei legami familiari e della permanenza ultraventennale in Italia, ma ha condiviso il bilanciamento operato dalla Questura. La formazione di vincoli familiari non costituisce uno scudo assoluto contro la revoca, e la gravità dei reati contestati, tra cui la condanna per stupefacenti e quella di primo grado per tentato omicidio, integra una soglia oltre la quale il comportamento criminale non è bilanciabile con il diritto alla vita familiare.
Il Collegio ha poi affrontato le sopravvenienze favorevoli, rilevando che la legittimità del provvedimento va valutata esclusivamente con riferimento alla data di emanazione, in ossequio al principio tempus regit actum. Le successive assoluzioni in appello, intervenute per due dei reati citati nel provvedimento, non possono pertanto inficiare la legittimità della revoca. A ciò si aggiunge che, al momento dell’adozione dell’atto, il ricorrente era gravato da tre condanne, di cui due di notevole gravità, dalla misura cautelare in carcere e da diverse misure di prevenzione, successivamente confermate nel 2025.
Il TAR ha infine precisato che le sopravvenienze favorevoli e la condotta successiva dell’interessato potranno essere valutate dall’Amministrazione nelle sue future determinazioni, anche in considerazione del radicamento territoriale e della situazione familiare. La natura degli interessi coinvolti ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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