Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto inserimento in accoglienza (TAR Marche n. 817 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza diviene priva di oggetto quando, in corso di giudizio, la Prefettura comunica l’inserimento del richiedente presso il Sistema di Accoglienza e Integrazione: la pretesa sostanziale è infatti integralmente soddisfatta. In tale evenienza, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, trattandosi di esito conforme al principio di soccombenza virtuale attenuata.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero richiedente protezione internazionale, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Pesaro e Urbino, Sportello Unico per l’Immigrazione, aveva disposto, il 24 dicembre 2025, la cessazione delle misure di accoglienza a suo favore. Il provvedimento era stato notificato all’interessato il 2 gennaio 2026. Nel giudizio dinanzi al TAR Marche si costituiva il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Nella camera di consiglio del 18 giugno 2026, il Collegio ha rilevato che, con memoria depositata il 16 giugno 2026, la parte ricorrente aveva allegato e documentato un elemento sopravvenuto decisivo: la Prefettura aveva comunicato l’inserimento del richiedente presso il Sistema di Accoglienza e Integrazione nel Comune di Pesaro. Tale comunicazione, intervenuta nel corso del giudizio, ha fatto venire meno l’interesse alla decisione nel merito dell’originaria impugnativa.
Il giudice ha quindi ritenuto che, essendo stata interamente soddisfatta la pretesa azionata, dovesse dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. L’inserimento in una struttura del sistema di accoglienza, infatti, elide l’oggetto della controversia, poiché la posizione del ricorrente risulta ricondotta alla condizione che il provvedimento impugnato aveva inciso.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, ravvisando giusti motivi in ragione della sopravvenienza che ha determinato l’esito del giudizio. Per la liquidazione delle competenze legali del difensore della parte ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il tribunale ha precisato che si provvederà con separato decreto all’esito di una successiva camera di consiglio.
La sentenza, resa in forma semplificata, è stata infine dichiarata esecutiva nei confronti dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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