Rinnovo della notificazione agli enti pubblici dopo la riformulazione dell’art. 44 c.p.a. (TAR Marche n. 810 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, l’art. 44, comma 4, c.p.a. deve essere interpretato nel senso che il giudice amministrativo, investito dell’istanza di rinnovo della notificazione nulla, non deve più accertare se l’esito negativo sia dipeso da causa imputabile al notificante. La rinnovazione della notifica è strumento di sanatoria del vizio processuale volto a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda, anche quando la nullità derivi da errore del soggetto che ha proposto il ricorso. Nei giudizi nei quali sia parte un’amministrazione dello Stato, la notificazione deve avvenire presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Questura aveva preannunciato il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché la successiva comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990. Il ricorso veniva notificato alla Questura e al Ministero dell’Interno presso la loro sede reale, mediante posta elettronica certificata, e non presso l’Avvocatura dello Stato competente. Le amministrazioni intimate non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche richiama l’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, che impone la notificazione degli atti introduttivi del giudizio nei confronti delle amministrazioni statali presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita, a pena di nullità pronunciabile anche d’ufficio. Nel caso di specie, la notifica era stata eseguita presso la sede reale dell’amministrazione, senza che fosse intervenuta sanatoria per costituzione volontaria.
Il Collegio applica il quadro normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notifica all’accertamento che l’esito negativo fosse dipeso da causa non imputabile al notificante. La Consulta ha rimodulato la disposizione, eliminando ogni valutazione in ordine alla colpa, con la conseguenza che il giudice deve autorizzare il rinnovo al solo fine di preservare gli effetti della domanda, evitando che decadenze processuali dipendano da vizi formali dell’atto di notificazione.
Alla luce della mancata costituzione delle amministrazioni intimate, il Tribunale ha ordinato alla parte ricorrente di rinnovare la notifica presso l’Avvocatura Distrettuale di Ancona e di Bologna, assegnando il termine perentorio di sette giorni, con deposito della prova entro i successivi sette giorni. L’ordinanza ha, infine, rinviato alla camera di consiglio del 9 luglio 2026 la trattazione dell’istanza cautelare, senza provvedere sulle spese stante il carattere interlocutorio del provvedimento.
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Nota della Redazione
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