Parere negativo VIA per impianto eolico: sindacato del giudice amministrativo limitato alla manifesta illogicità (TAR Marche n. 804 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità ambientale reso all’esito della procedura di VIA non è espressione di mera discrezionalità tecnica, ma di una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, caratterizzata da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa nella ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco. Tale apprezzamento è sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità esclusivamente in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria, e non può essere sostituito da una valutazione alternativa, pur sempre opinabile. La relazione tecnica di controdeduzioni prodotta dal privato, che si limiti a rinviare a documentazione già acquisita al procedimento, non impone alle amministrazioni coinvolte di riesprimere i pareri già resi.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico denominato “Sessaglia”, costituito da cinque aerogeneratori di potenza complessiva pari a 30 MW, insistente sul territorio di più comuni ricadenti tra le Regioni Marche e Umbria. Nel corso del procedimento di VIA sono stati acquisiti numerosi pareri negativi da parte degli enti coinvolti, tra cui le Soprintendenze, i comuni territorialmente interessati e gli enti gestori dei siti Rete Natura 2000, tutti fondati su ragioni di impatto paesaggistico e ambientale.
A seguito della produzione di documentazione integrativa e di una relazione tecnica di controdeduzioni, la Regione Marche ha adottato il decreto di parere negativo di compatibilità ambientale, recependo le valutazioni espresse dagli enti tutori. La società ha quindi impugnato il diniego e gli atti presupposti, lamentando vizi di istruttoria, carenza di motivazione, violazione del contraddittorio procedimentale e mancato bilanciamento tra l’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio.
La Motivazione della Corte
Il TAR esamina prioritariamente il motivo relativo alla violazione del contraddittorio procedimentale, rilevando che la relazione tecnica del 13 ottobre 2025 non riveste l’importanza fondamentale attribuitale dalla ricorrente. La documentazione, infatti, si limita a rinviare a elaborati già acquisiti in precedenza, senza introdurre elementi nuovi tali da imporre una riespressione dei pareri da parte delle amministrazioni coinvolte. Il Collegio esclude pertanto la sussistenza di un difetto di istruttoria refluente in carenza di motivazione, in quanto le controdeduzioni prodotte dalla società consistono nella mera riproposizione del proprio punto di vista tecnico, in contrasto con quello degli enti, senza evidenziare profili di travisamento o macroscopica illogicità.
Quanto al primo e secondo motivo, il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui la valutazione di impatto ambientale costituisce un provvedimento con cui l’Amministrazione esercita una funzione di indirizzo politico-amministrativo, attraverso la cura e il bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici e privati. In tale prospettiva, la valutazione di compatibilità ambientale non è un mero atto tecnico, ma implica scelte amministrative discrezionali sottratte al sindacato del giudice amministrativo, salvo che ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.
Il Collegio ritiene che il parere negativo della Soprintendenza Speciale per il PNRR, incentrato sull’impatto visivo degli aerogeneratori alti fino a 200 metri e sugli effetti cumulativi con altri impianti già esistenti, sia caratterizzato da una ponderazione completa e ragionevole degli interessi in gioco. Il privilegio accordato dall’ordinamento eurounitario alle fonti rinnovabili non può tradursi nello snaturamento del tratto identitario di un territorio, tenuto conto della convergenza delle valutazioni espresse dalle amministrazioni tutorie e dell’ampia discrezionalità tecnico-valutativa che connota il giudizio paesaggistico.
Il TAR disattende anche le censure relative alla valutazione di incidenza, ritenendo che dagli atti depositati dalla Regione emergano analiticamente gli impatti sulle zone di protezione speciale, senza che le valutazioni degli enti gestori risultino affette da travisamento o difetto istruttorio. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni costituite.
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Nota della Redazione
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