Divieto di accesso ai locali: il TAR Molise conferma la misura di prevenzione atipica per il minore (TAR Molise n. 97 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura di prevenzione atipica del divieto di accesso e di stazionamento nei pressi di un esercizio pubblico, adottata ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017, non richiede una motivazione analitica e circostanziata, ma una valutazione dinamica di natura prognostica riferita al rischio di pericolo per la sicurezza pubblica. Tale valutazione può essere adeguatamente esplicitata anche mediante formule sintetiche, purché supportate da elementi istruttori puntuali e non meramente congetturali. Il diniego di accesso agli atti opposto dall’Amministrazione non incide sulla legittimità del provvedimento, che poggia su un’autonoma valutazione dell’Amministrazione stessa. La misura non è sproporzionata quando la condotta del minore e il contesto in cui si è verificata ne giustificano l’adozione, fermo restando che il divieto di stazionamento va interpretato come limitato alla sola presenza stazionaria nelle aree di pertinenza del locale e a quelle funzionalmente collegate all’accesso.
Il Fatto
Il provvedimento impugnato era stato adottato dal Questore di Isernia nei confronti di un minore, al quale era stato imposto il divieto di accedere e/o di stazionare nelle immediate vicinanze di un esercizio pubblico, dalle ore 18.00 alle ore 08.00 di tutti i giorni, per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017. La genitrice del minore, esercente la responsabilità genitoriale, aveva impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Molise chiedendone la sospensione cautelare, deducendo profili di illegittimità e, in particolare, lamentando il diniego di accesso agli atti del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato la questione della motivazione del provvedimento questorile, osservando come la valutazione dinamica di natura prognostica in esso contenuta fosse stata adeguatamente esplicitata con la formula “per ragioni di sicurezza”. Il TAR ha ritenuto che tale espressione, pur sintetica, trovasse riscontro nelle premesse del provvedimento, laddove si faceva riferimento a un episodio verificatosi nel fine settimana all’interno di un locale aperto al pubblico, frequentato da numerosi giovani e minorenni.
Il Collegio ha quindi valorizzato gli elementi istruttori sui quali la valutazione dell’Amministrazione si fondava, quali la comunicazione di notizia di reato e le successive indagini, che avevano consentito di accertare che l’episodio non fosse riconducibile a una aggressione individuale ma a una rissa con condotte violente, consistite in schiaffi, pugni e prese violente, che aveva coinvolto diversi avventori del locale e componenti dello staff dell’artista. Il minore era stato identificato come uno dei partecipanti alla rissa, con una condotta ritenuta altamente pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Quanto al dedotto diniego di accesso agli atti, il TAR ha precisato che tale circostanza non incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo, il quale è sorretto da finalità di prevenzione e poggia su una autonoma valutazione dell’Amministrazione che, allo stato, appare scevra da manifesti profili di illogicità e irragionevolezza. Sul punto, il Collegio ha altresì reputato che la misura non appaia sproporzionata, tenuto conto sia della rilevanza della condotta del minore, sia del contesto in cui si svolgeva l’esibizione musicale poi degenerata in rissa.
Il TAR ha infine chiarito che il divieto di stazionamento — come sottolineato in camera di consiglio dalla difesa erariale — deve essere interpretato nel senso di vietare, oltre all’accesso, la sola presenza stazionaria nelle aree di pertinenza del locale e in quelle funzionali all’accesso dello stesso. Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare non è stata ritenuta assistita da adeguato fumus boni iuris ed è stata respinta, con spese compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.